Esami di Stato, fede privilegiata dei verbali e sindacato sulla valutazione (TAR Lombardia n. 817 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I verbali redatti dalla commissione dell’esame di Stato costituiscono atti pubblici assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. e le contestazioni sul loro contenuto si propongono esclusivamente mediante querela di falso, ex art. 77 cod. proc. amm. La valutazione della prova orale è espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà, non per la sola discrasia con le votazioni degli anni precedenti, che rispondono a finalità e criteri distinti. La verbalizzazione può essere sintetica, secondo l’art. 23, comma 2, O.M. n. 53 del 2021, purché il giudizio trovi rispondenza nei descrittori della griglia e nel punteggio assegnato. La domanda risarcitoria proposta solo nell’epigrafe, senza allegazione degli elementi costitutivi, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna gli esiti degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021, nei quali non ha superato la prova. Lamenta l’illegittimità del giudizio negativo e chiede l’annullamento degli atti della commissione, oltre al risarcimento del danno.

Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo deduce eccesso di potere per violazione dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021: la verbalizzazione sarebbe avvenuta cinque giorni dopo il colloquio, il punteggio di 9/40 non troverebbe riscontro nella griglia e la verbalizzazione tardiva nulla direbbe sugli argomenti trattati. Con il secondo contesta la corrispondenza tra verbali e realtà dei fatti, richiamando una lettera di una docente. Il Ministero si costituisce e insiste per il rigetto; la domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 914 del 10/09/2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Quanto alla dedotta violazione dell’ordinanza ministeriale, l’attribuzione del voto risulta avvenuta all’unanimità al termine del colloquio, con inserimento dei dati nella scheda candidato dell’applicativo Commissione WEB, compilata giornalmente dal segretario e dal presidente, secondo l’art. 23, comma 3, O.M. n. 53/2021. I verbali sono stati poi sottoscritti il 29/06/2021, dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna sottocommissione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, O.M. citata.

Il Tribunale ribadisce che i verbali della commissione sono atti pubblici assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., richiamando TAR Lombardia, III, n. 1218 del 22.05.2023 e Cons. Stato, VII, n. 9448 del 31.10.2022. Le contestazioni sul contenuto dei verbali, anche quando si deducano errori percettivi, richiedono la querela di falso ex art. 77 cod. proc. amm.; in sua mancanza, le censure fondate su una lettera non depositata in atti restano infondate, come affermato da TAR Lombardia, V, n. 2986 dell’11.12.2023.

Nessuna incongruenza si ravvisa tra il verbale e la griglia di valutazione: il giudizio riportato riproduce i descrittori dei livelli indicati, cui corrispondono i punti previsti, e trova piena rispondenza nel punteggio finale di 9. La mancata verbalizzazione analitica dei dettagli del colloquio non è censurabile, perché la verbalizzazione deve descrivere le attività della sottocommissione in maniera sintetica, ex art. 23, comma 2, O.M..

Quanto alla pretesa incoerenza rispetto alle votazioni degli anni precedenti, il Collegio osserva che si tratta di valutazioni su piani diversi, come emerge dalla ripartizione dei punteggi dell’art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 24 O.M. citata. Richiama TAR Veneto, IV, n. 1253 dell’11.09.2023: la prova orale dell’esame di Stato mira a saggiare la competenza del candidato a individuare argomenti collegati da un nesso interdisciplinare, finalità diversa dalle verifiche in corso d’anno. La domanda annullatoria è respinta; quella risarcitoria, avanzata solo nell’epigrafe senza allegazione degli elementi costitutivi, è inammissibile. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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