Risarcimento per illegittimo diniego di autorizzazione: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 234 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo diniego di autorizzazione allo svolgimento di attività esterne, opposto al dipendente pubblico contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’adozione dell’atto autorizzatorio costituisce espressione di un potere di gestione datoriale e non di attività amministrativa d’imperio. La riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali, prevista dall’art. 63, quarto comma, d.lgs. n. 165/2001, va interpretata restrittivamente e copre solo le fasi della selezione, non gli atti successivi all’approvazione della graduatoria. Nei confronti degli atti assunti dalla P.A. con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato è configurabile una posizione di diritto soggettivo, non di interesse legittimo.
Il Fatto
Una medico legale dipendente dell’INPS partecipava alla selezione indetta dal MEF per il reclutamento di medici da inserire nelle Commissioni mediche di verifica, collocandosi in posizione utile nella graduatoria per la sede di Bari. Con una circolare del 17.03.2016 l’Istituto introduceva un’incompatibilità specifica tra il ruolo di medico INPS e quello di componente delle Commissioni istituite presso il MEF. La ricorrente impugnava la circolare davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso con sentenza n. 2218 del 2017; il Cons. Stato, con ordinanza n. 2831 del 2017, sospendeva l’efficacia esecutiva della pronuncia e, con sentenza n. 970 del 2019, rigettava l’appello dell’INPS, ravvisando l’illegittimità nella valenza retroattiva della circolare.
All’esito della successiva tornata concorsuale del 2018 la ricorrente non conseguiva il reclutamento, non avendo potuto maturare i punti derivanti dall’esercizio delle funzioni di componente della Commissione. Dopo una diffida rimasta senza riscontro, proponeva ricorso al TAR Puglia per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, articolando due rilievi. Anzitutto rileva lo status di dipendente pubblico contrattualizzato della ricorrente: ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle in regime di diritto pubblico, sono devolute al giudice ordinario.
La riserva in favore del giudice amministrativo contenuta nell’art. 63, quarto comma, d.lgs. n. 165/2001 per le procedure concorsuali non muta la conclusione. Il Collegio la interpreta restrittivamente: l’amministrazione opera fuori dal rapporto contrattualizzato solo nelle fasi della pubblicazione del bando, della valutazione dei candidati e dell’approvazione della graduatoria. Rispetto agli atti successivi alla graduatoria la P.A. agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
L’atto autorizzatorio all’esercizio di attività professionali esterne è espressione di un potere di gestione datoriale. Le pretese risarcitorie derivanti dalla condotta illegittima del datore di lavoro, pubblico o privato, spettano quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il secondo rilievo attiene alla natura della posizione soggettiva: la lesione lamentata incide su un diritto soggettivo, non su un interesse legittimo. Di fronte agli atti assunti con i poteri del datore privato non è configurabile alcun interesse legittimo, perché l’ente non esercita un pubblico potere. Il soddisfacimento della pretesa sarebbe derivato dalla sussistenza dei presupposti fattuali fissati dalle norme e dai regolamenti interni, non dall’esercizio di un potere autorizzatorio in senso stretto.
Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 3330 del 2011, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente subito dal pubblico dipendente per il comportamento illegittimo dell’amministrazione, trattandosi di meri comportamenti incidenti su diritti soggettivi. Il giudice dotato di giurisdizione è quindi il giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. La natura in rito della pronuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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