Il giudice non sostituisce il Comitato di verifica sulle cause di servizio (TAR Puglia n. 340 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità. Il giudice amministrativo verifica l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto al criterio adoperato e al procedimento applicativo, ma non può sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico, né disporre CTU. Il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio non è contraddetto da altri pareri sanitari, compresi quelli di parte, in assenza di palese irragionevolezza o evidente travisamento. La discrezionalità tecnica resta sindacabile solo se la valutazione risulti manifestamente inattendibile per insufficienza del criterio o vizio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, ha prestato servizio dal 1999 in diversi reparti, con incarichi operativi e di condotta di automezzi, partecipando anche a una missione internazionale in Afghanistan. Nel corso degli anni ha subito diversi infortuni e, dal 2016, ha manifestato un quadro polidistrettuale a carico di ginocchia, colonna, anche, polsi e piedi.

Con due domande, presentate nel 2016 e nel 2017, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate dalla C.M.O. di Bari e il conseguente equo indennizzo. Il Ministero della Difesa ha rigettato le istanze con provvedimento del 29 gennaio 2019, recependo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere e violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito e tratta congiuntamente i motivi, rilevando anzitutto l’estrema genericità delle censure: non è circostanziato in quali termini si sarebbero concretizzati i denunciati vizi di legittimità.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra discrezionalità pura e discrezionalità tecnica. Quest’ultima consiste in un’attività di giudizio a contenuto scientifico, fondata su regole e concetti che trascendono il diritto e demandata a soggetti con specifiche competenze. Il Tribunale richiama il superamento della tesi dell’insindacabilità, operato dal Cons. Stato n. 601 del 1999: il controllo giurisdizionale verifica direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio e procedimento applicativo, restando estranea la mera opinabilità degli apprezzamenti.

Da ciò deriva il limite: il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione e può solo censurare valutazioni manifestamente inattendibili o fondate su un procedimento viziato (TAR Sardegna n. 604 del 2021). Criterio tecnico e procedimento devono quindi formare oggetto di specifiche censure, assenti nel caso concreto.

Il Collegio rileva che il parere del Comitato costituisce atto endoprocedimentale non impugnato e non investito da effettive censure di travisamento in fatto o di mancata considerazione di documentazione confliggente. Sul punto richiama l’orientamento consolidato secondo cui il parere medico-legale non è contraddetto da altri pareri sanitari, compresi quelli di parte, se non in caso di palese irragionevolezza, con esclusione dell’ammissibilità della CTU (TAR Campania n. 1506 del 2020, TAR Sicilia n. 107 del 2024, TAR Campania n. 636 del 2025).

In conclusione, non emergono fatti circostanziati e documentati che pongano in dubbio l’attendibilità del giudizio tecnico del Comitato. Il ricorso è respinto, insieme alle censure derivate. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della materia e delle valutazioni latamente tecnico-discrezionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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