Carta docente: onere della prova sull’amministrazione inottemperante (TAR Sicilia n. 2400 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che ha accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il ricorrente assolve l’onere probatorio con la produzione del titolo esecutivo passato in giudicato e della notificazione. Grava invece sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo di eseguire. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione dell’inadempimento non contesta la documentazione avversaria e non dimostra il sopravvenuto adempimento resta obbligata all’esecuzione integrale del giudicato, anche per spese e accessori. Il persistente inadempimento giustifica la nomina del commissario ad acta, con termine all’amministrazione e ulteriore termine al commissario. Le spese di precetto non sono dovute, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1339/2024 del 27.06.2024, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.000,00, oltre accessori e spese.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione il 28 giugno 2024 ed è passato in giudicato. Secondo il ricorrente, il Ministero non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. Proposto ricorso per ottemperanza, l’amministrazione si è costituita con atto formale, senza contestare la documentazione prodotta né allegare ragioni dell’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su queste basi ha ritenuto la domanda ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a.

Su tale base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti è ricaduto sull’amministrazione. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento e non ha contestato la documentazione avversaria. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.

L’obbligo di esecuzione è stato affermato anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono state riconosciute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla sola scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione ritenuta applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese, liquidate in € 550,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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