Accesso agli atti inammissibile per tardività e carattere abusivo delle istanze reiterate (TAR Campania n. 8587 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il riscontro parziale a un’istanza di accesso deve essere proposto nel termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm.; la mancata impugnazione del diniego non consente la reiterazione dell’istanza né l’impugnazione del successivo provvedimento, ove questo abbia carattere meramente confermativo. Tale preclusione è superata solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o non rappresentati nell’istanza originaria, o di una diversa prospettazione dell’interesse legittimante. In materia di accesso documentale ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, le istanze massive, plurime e ravvicinate, prive di motivazione e idonee a comportare un irragionevole aggravio del buon andamento amministrativo, integrano abuso del diritto e sono inammissibili. Il ricorso manifestamente inammissibile preclude la liquidazione del compenso al difensore ai sensi dell’art. 130-bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Comune resistente, licenziato per giusta causa all’esito di un procedimento disciplinare, è imputato in un procedimento penale di primo grado concluso con condanna per peculato e pene accessorie, attualmente pendente in appello. Al centro della vicenda vi è l’accusa di essersi appropriato, quale agente contabile di fatto, di proventi derivanti dall’emissione delle carte d’identità.
Per dimostrare in sede penale la propria estraneità alla qualifica contestata, il ricorrente ha presentato al Comune plurime e frammentate istanze di accesso agli atti, in parte riscontrate solo parzialmente. Avverso il riscontro ritenuto incompleto ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare la documentazione richiesta. Il Comune si è costituito eccependo tardività e improcedibilità, oltre all’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama innanzitutto il quadro normativo di riferimento: la legittimazione all’accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/1990, mentre l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 estende tale legittimazione ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Il giudice amministrativo, adito ex art. 116 cod. proc. amm., non deve svolgere alcuna valutazione ex ante sull’influenza o sulla decisività del documento, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive. Tale principio, già affermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 6978 del 2023, presuppone però che l’istanza rechi i presupposti legittimanti previsti dalla legge.
Sul piano della tempestività, il Collegio osserva che il riscontro parziale contestato è stato consegnato a mano il 9 aprile 2025. Nei successivi trenta giorni il ricorrente si è limitato a reiterare le richieste, senza impugnare il riscontro nel termine di decadenza. Richiamando la giurisprudenza risalente a Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2006 e ribadita da Cons. Stato, Sez. V, n. 8589 del 2023, la mancata impugnazione del diniego non consente la reiterazione dell’istanza né l’impugnazione del successivo provvedimento confermativo, salvo fatti nuovi o diversa prospettazione dell’interesse. Nel caso di specie nessun fatto nuovo risulta addotto.
Sotto distinto profilo, il ricorso è inammissibile per abuso del diritto. Le istanze, generiche e reiterate, sono espressive di un intento emulativo, in assenza di indicazioni sulle esigenze difensive. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 451 del 2021, il Collegio afferma che le richieste massive, uniche o plurime, provenienti da un medesimo centro di interessi in un arco temporale limitato, non possono gravare l’Amministrazione di un carico di lavoro irragionevole idoneo a interferire con il buon andamento amministrativo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta ai sensi dell’art. 130-bis, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’impugnazione dichiarata inammissibile non dà diritto alla liquidazione del compenso al difensore. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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