Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale (TAR Basilicata n. 96 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, soddisfi integralmente la pretesa creditoria azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La definizione in rito non elide il profilo della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che deve essere affermata in ragione dell’oggettiva tardività dell’adempimento, successivo all’instaurazione del giudizio. La condanna alle spese di lite può essere tuttavia ridotta, nella misura del settanta per cento del dovuto, in considerazione del comportamento resipiscente dell’Amministrazione stessa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un credito riconosciuto con sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza, proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto al giudicato. Dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero provvedeva però al pagamento della somma dovuta, soddisfacendo integralmente la pretesa della ricorrente. La circostanza dell’avvenuto adempimento veniva rappresentata in udienza dal difensore di parte ricorrente, che chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’intervenuto pagamento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in adesione alla conforme richiesta delle parti. L’istituto, applicabile anche nel rito dell’ottemperanza, presuppone che la sopravvenienza satisfattiva abbia integralmente eliminato l’interesse alla decisione, rendendo il ricorso privo di utilità pratica per il ricorrente.
Sul fronte delle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ancorandolo all’oggettiva tardività dell’adempimento dell’Amministrazione, avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza, evidenzia il Collegio, rende il comportamento dell’Amministrazione causalmente rilevante rispetto all’instaurazione del giudizio, giustificandone la condanna alla rifusione delle spese in favore della ricorrente.
In sede di quantificazione, il Tribunale ha però valorizzato il comportamento resipiscente dell’Amministrazione, che ha comunque provveduto spontaneamente al pagamento prima della decisione. Alla luce di tale elemento, la condanna è stata ridotta al settanta per cento del dovuto, liquidata forfetariamente in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La pronuncia offre così un criterio di equilibrio: la tardività dell’adempimento fonda la soccombenza, mentre l’avvenuto pagamento ne modula soltanto l’entità.
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Nota della Redazione
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