Ricorso risarcitorio tardivo e onere di prova del danno da ritardo nell’accreditamento (TAR Sicilia n. 2836 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso con cui si chiede il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi è soggetto al termine di 120 giorni di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a., che decorre dalla conoscenza del provvedimento lesivo o del diniego che si assume causativo del pregiudizio. Nel giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo non opera il metodo acquisitivo proprio del giudizio impugnatorio: grava sul danneggiato l’onere della prova del pregiudizio e della sua misura, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ. Il danneggiato non può limitarsi ad allegare un principio di prova né a richiamare un dettaglio analitico non versato agli atti, potendo ricorrere a presunzioni solo allegando indizi idonei a fondare la determinazione induttiva del danno. Il ricorso che non assolva tale onere è irricevibile se tardivo e, comunque, infondato nel merito.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata chiede il risarcimento del danno asseritamente subito per il ritardo con cui l’amministrazione regionale ha disposto l’accreditamento istituzionale in suo favore. L’istanza risale al 20 dicembre 2018; il provvedimento di accreditamento è stato adottato con decreto regionale n. 442 del 16 maggio 2023, dopo un articolato contenzioso davanti al TAR Sicilia, sede di Palermo, concluso prima con una pronuncia sul silenzio e poi con l’annullamento del diniego.
La ricorrente contesta anche il mancato convenzionamento e quantifica il danno in euro 5.286.600,00, rinviando a un dettaglio analitico allegato. Si costituiscono la Regione Siciliana, che eccepisce il difetto di giurisdizione, di legittimazione e l’inesistenza di un diritto all’accreditamento e al convenzionamento, e l’ASP di Messina, che rileva la mancata quantificazione del danno. All’udienza pubblica il Collegio avvisa le parti della possibile irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. La ricorrente individua la fonte del danno nel ritardo dell’accreditamento. Il decreto regionale n. 442/2023 è stato conosciuto al più il 24 maggio 2023, data della nota con cui la struttura ha richiesto il convenzionamento all’ASP richiamando il provvedimento. In alternativa, rileva la nota ASP del 23 giugno 2023, che ha respinto la richiesta. Rispetto a entrambi i termini di decorrenza, la notifica via PEC del 21 dicembre 2023 e il deposito dell’11 gennaio 2024 sono tardivi rispetto ai 120 giorni.
La Corte aggiunge che, anche ove tempestivo, il ricorso sarebbe infondato per difetto dell’onere probatorio sulla quantificazione. La ricorrente si limita a indicare la cifra e a rinviare a un «dettaglio analitico allegato» che non risulta agli atti, come eccepito dall’ASP.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la riconduzione dell’illecito provvedimentale allo schema della responsabilità extracontrattuale impone al danneggiato di dimostrare il pregiudizio, la sua riconducibilità eziologica al provvedimento illegittimo e la relativa misura, applicando l’art. 2697 cod. civ. Il riferimento agli elementi di prova dell’art. 64, comma 1, c.p.a. non estende al giudizio risarcitorio il metodo acquisitivo del processo impugnatorio, perché rispetto alla domanda risarcitoria i mezzi di prova sono nella disponibilità di chi ha subito il danno.
Il danneggiato non può quindi limitarsi a un principio di prova, ma può avvalersi di strumenti indiretti e di criteri presuntivi, allegando indizi idonei a fondare la determinazione induttiva del danno. Le spese sono compensate, in ragione del contenzioso sull’accreditamento risoltosi in senso favorevole alla ricorrente.
Nota della Redazione
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