Revisione prezzi nei contratti di durata e giurisdizione esclusiva sul quantum (TAR Puglia n. 608 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, prevista dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, ha carattere speciale e imperativo e riconosce all’affidatario il diritto all’adeguamento del corrispettivo senza limiti temporali né termini di decadenza. Eventuali previsioni della legge di gara o pattizie difformi sono nulle, operando l’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 cod. civ. Le controversie relative alla revisione dei prezzi, tanto nell’an quanto nel quantum debeatur, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., salvo che l’istanza di pagamento si configuri come mero adempimento di una previsione contrattuale già puntualmente determinata nell’an e nel quantum. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono dalla pubblicazione della sentenza, non prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con Consip la convenzione per i servizi di pulizia degli immobili scolastici. La Scuola statale resistente, aderendo alla convenzione, aveva richiesto l’esecuzione del servizio mediante ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi.
Nel settembre 2023 la società ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020, allegando le relative fatture. La Scuola ha opposto diniego, ritenendo che l’adeguamento dovesse essere richiesto annualmente, e ha rifiutato la fattura sul portale di interscambio. La società ha quindi agito per l’accertamento del diritto, la condanna al pagamento e la corresponsione degli interessi moratori. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Sulla questione preliminare, il Collegio afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi. L’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai relativi provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019 e Cass. SS.UU. n. 3160/2019, che hanno riconosciuto alla giurisdizione esclusiva portata ampia, comprensiva del quantum. L’eccezione di mero adempimento contrattuale è superata perché nel caso concreto si controverte anche del quantum debeatur.
Nel merito, la Corte ricostruisce la legge di gara. L’art. 10, comma 5, della convenzione e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico prevedono l’aggiornamento annuale del canone secondo l’indice ISTAT FOI. L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 impone la clausola di revisione periodica in tutti i contratti di durata.
Il Collegio qualifica la norma come speciale e imperativa, applicabile in via diretta anche in contrasto con disposizioni pattizie di tenore difforme. La clausola revisionale integra la volontà negoziale difforme mediante l’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 cod. civ., con nullità delle previsioni contrarie, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018 e da C.G.A.R.S. n. 136/2018, che ha definito il diritto alla revisione pieno e incondizionato.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020. Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, la Corte ne fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, escludendo la pretesa di decorrenza più favorevole: prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione la disciplina delle transazioni commerciali. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Ministero e della Scuola, e sono compensate con Consip per il suo ruolo marginale in fase esecutiva.
Nota della Redazione
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