Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 64 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice ordinario, comprese quelle emesse in funzione di giudice del lavoro, costituiscono titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è preordinato all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, per portare ad esecuzione le sentenze non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. La notifica della sentenza in copia conforme all’indirizzo pec dell’amministrazione debitrice soddisfa dunque le formalità richieste. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine ultimativo e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 31/2024 ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, al beneficio della c.d. carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente per la somma complessiva di € 1.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’amministrazione non ha contestato la pretesa, producendo le attestazioni di pagamento delle sole spese legali del giudizio di cognizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano l’ammissibilità del rimedio: risulta il passaggio in giudicato della sentenza dall’attestazione resa dal Tribunale di Larino in data 15.07.2024, nonché la notifica della stessa in copia conforme all’indirizzo pec dell’amministrazione già il 15.02.2024.
Sul piano delle formalità esecutive, il TAR richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022. Dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: la norma novellata esige il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate.
Quanto alla natura del titolo, il Collegio ritiene che la sentenza del Tribunale civile rientri tra quelli azionabili con l’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma di € 1.000,00 richiesta corrisponde a quella indicata nel titolo.
Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Nomina fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà, su istanza della ricorrente, entro ulteriori 40 giorni dalla vana scadenza del termine.
Infine, il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti per la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della nomina del commissario; resta salva una diversa valutazione su nuova istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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