Ottemperanza al decreto ingiuntivo e penalità di mora contro l’ente inadempiente (TAR Lazio n. 136 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo non eseguito dall’amministrazione è accolto quando l’ente intimato non dimostri l’avvenuta esecuzione né alleghi ragioni ostative. Il giudice amministrativo fissa all’ente un termine per l’integrale ottemperanza e, spirato inutilmente, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va riconosciuta, su richiesta di parte, ogni volta che l’inottemperanza non sia manifestamente iniqua: la misura degli interessi legali sull’importo dovuto non integra l’ipotesi di iniquità. Nei giudizi di ottemperanza la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e matura fino al giorno di insediamento del commissario.
Il Fatto
I ricorrenti, procuratori antistatari, hanno ottenuto dal Tribunale ordinario di Latina un decreto ingiuntivo che condannava il Comune resistente al pagamento di euro 118,50 a titolo di rimborso del contributo unificato e di euro 500,00 per compensi professionali, oltre ad accessori e spese. Il decreto è stato notificato all’amministrazione debitrice il 4 novembre 2021 e dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 28 gennaio 2022, reso ex art. 647 cod. proc. civ..
Munito di formula esecutiva il 4 febbraio 2022, è stato nuovamente notificato il 7 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30. L’ente pubblico non ha provveduto all’esecuzione, così i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 1° settembre 2023 e depositato il 18 successivo, ex art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento del ricorso. L’inottemperanza al decreto ingiuntivo risulta integrale, perché l’ente non ha pagato quanto dovuto nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo.
Su queste premesse il ricorso è accolto. Il Tribunale assegna al Comune un termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza per compiere gli incombenti necessari all’integrale esecuzione del decreto. Spirato il termine senza esito, all’esecuzione provvede, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in altro funzionario da lui delegato, insediato su sollecitazione di parte ricorrente.
Il Collegio esamina poi la domanda di penalità di mora proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, salvo che ciò non sia manifestamente iniquo e salvo ragioni ostative, fissa su richiesta di parte, mediante statuizione costituente titolo esecutivo, la somma dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Il Tribunale ritiene che la penalità di mora non possa considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Dispone pertanto l’applicazione, a carico dell’ente, di una penalità nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. L’ammontare è commisurato alla durata del periodo di inottemperanza e il termine finale coincide con il giorno di insediamento del commissario; la parte ricorrente ha l’obbligo di evitare soluzioni di continuità, sollecitando tempestivamente l’intervento del commissario.
Il Comune è infine condannato al pagamento del compenso del commissario, liquidato in complessivi euro 1.000,00 salvo conguaglio, e delle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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