Sostegno scolastico, la riduzione delle ore va motivata e contemperata (TAR Calabria n. 1292 del 30.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione delle ore settimanali di sostegno rispetto all’anno scolastico precedente e alle indicazioni del GLO è illegittima quando l’amministrazione scolastica non espliciti le ragioni della riduzione stessa e non dia conto di una specifica analisi della vicenda. Il riconoscimento dell’handicap non grave, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, non esonera dall’obbligo di assicurare un sostegno congruo alle esigenze dell’alunno: la tutela rafforzata riservata all’handicap grave non consente l’automatica sottovalutazione delle esigenze dei portatori di handicap non grave. Le esigenze educative di costoro devono trovare adeguata soddisfazione nel necessario contemperamento degli interessi in gioco, anche di finanza pubblica. Il positivo andamento dell’alunno non è di per sé indice di esigenze ridotte, potendo costituire il risultato del sostegno fruito nell’anno precedente.
Il Fatto
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale di una minore con disturbo dell’apprendimento, deficit dell’attenzione e funzionamento cognitivo limite ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione scolastica ha assegnato alla figlia, per l’anno scolastico 2023/2024, 9 ore settimanali di sostegno in luogo delle 18 ore godute nel precedente anno scolastico presso il medesimo istituto.
La ricorrente ha dedotto che la riduzione è intervenuta in assenza di un nuovo PEI e in difformità dalle indicazioni del GLO, che aveva chiesto la conferma delle 18 ore. L’amministrazione ha resistito sostenendo che la minore è portatrice di handicap non grave, con diritto a un numero di ore congruo e non necessariamente pari a 18.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ribadito l’orientamento già espresso in sede cautelare e richiamato il consolidato indirizzo del Tribunale, citando le sentenze del 17 maggio 2023, n. 752, e del 10 giugno 2024, n. 904. Non è controversa la situazione di handicap dell’alunna, che necessita di sostegno scolastico.
Il punto centrale è la motivazione. L’amministrazione non ha dato conto delle ragioni della riduzione rispetto all’anno precedente e alle indicazioni del GLO. Il PEI approvato, pur prendendo atto della riduzione, ha evidenziato le criticità rispetto agli obiettivi di socializzazione e inclusione e l’aumento della dipendenza dalla figura di riferimento; la psicologa dell’ASP aveva dichiarato auspicabile l’attribuzione di 18 ore.
La documentazione medica ha confermato che le esigenze di assistenza didattica sono rimaste invariate. Il Collegio ha escluso che il positivo approccio mostrato dall’alunna valga in senso contrario, potendo essere il risultato del sostegno fruito in precedenza. La difesa erariale, incentrata sulla natura non grave dell’handicap, non è stata ritenuta sufficiente: la decisione è stata assunta senza una specifica analisi della vicenda e senza un ragionevole contemperamento degli interessi.
Il Tribunale ha quindi confermato l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione e l’ordine di assegnare 18 ore di sostegno. Ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, perché l’aumento è stato disposto solo in esecuzione dell’ordinanza cautelare e non risulta approvato un aggiornamento del PEI con l’indicazione delle ore assegnate. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.