Variante urbanistica per rischio idrogeologico e tutela dell’affidamento edificatorio (Cons. Stato n. 5536 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Le linee guida regionali sull’attribuzione della classe di fattibilità geologica sono vincolanti ma non esclusive: non possono cancellare il valore predittivo degli studi idrogeologici, né impedire all’amministrazione di applicare il principio di precauzione. La collocazione in classe 4 non presuppone necessariamente pregressi allagamenti, quando analisi specifiche evidenzino un rischio idrogeologico molto elevato. In tema di affidamento, la destinazione urbanistica non richiede motivazione specifica per singole aree, salvo le tassative ipotesi eccezionali in cui sorge un obbligo di motivazione rafforzata.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno lungo il torrente Zerra, ricompreso nell’abitato comunale, in precedenza classificato come edificabile. Con la variante n. 1 al piano di governo del territorio, adottata nel gennaio 2019 e approvata nell’aprile 2019, l’area viene riclassificata come verde privato, con azzeramento della capacità edificatoria per effetto dell’attribuzione della classe di fattibilità geologica 4 e del rischio idrogeologico R4.
La società impugna la delibera di adozione davanti al TAR Lombardia, deducendo l’errato presupposto di fatto, la violazione delle garanzie partecipative nella procedura di VAS, la violazione della delibera regionale sulle classi di fattibilità e il difetto di motivazione sulla perdita dei diritti edificatori. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello la società; il Comune resiste e spiega appello incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato giurisdizionale. La scelta urbanistica è espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa; il giudice non può sostituire una propria valutazione opinabile a quella dell’amministrazione, pena la violazione del principio di separazione dei poteri. Nel caso concreto non emergono profili di illogicità, poiché lo studio idrogeologico e il documento sulla componente geologica e sismica sorreggono la riclassificazione.
Quanto alla dedotta motivazione postuma, la Corte esclude il vizio: la motivazione risulta già desumibile dagli atti istruttori richiamati nella variante, non integrata in giudizio. La circostanza che le criticità idrauliche si collochino a nord non contraddice l’individuazione del rischio a sud, poiché lo studio sul reticolo idrico minore riguarda entrambe le sponde e sottolinea l’esposizione dell’intero centro urbano.
Sul fronte delle garanzie partecipative nella VAS, il motivo è rigettato: l’analisi idrogeologica si è articolata in tre fasi del 2018 e solo l’ultimo segmento è pervenuto a ridosso della conclusione della procedura, ma è stato comunque valutato nel rapporto ambientale, mentre il livello di rischio era già desumibile dalle modellazioni di maggio e luglio. Assume rilievo anche il parere favorevole della Regione.
La censura sulla delibera regionale n. 9/2616 è infondata e comunque non specificamente argomentata in appello. I criteri regionali sono vincolanti ma non esclusivi: non impediscono all’amministrazione di valorizzare gli studi idrogeologici secondo il principio di precauzione. Se pregressi allagamenti impongono la classe 4 in via vincolata, analisi specifiche possono condurre al medesimo esito anche in loro assenza.
Infine, sul versante dell’affidamento, il Collegio richiama la regola della c.d. polverizzazione della motivazione e le tassative ipotesi eccezionali di motivazione rafforzata. La convenzione di lottizzazione risale al 1996, con durata decennale; la mancata edificazione è imputabile a scelta del lottizzante. Nessuna contraddittorietà tra le scelte urbanistiche succedutesi, ma fisiologico esercizio del potere pianificatorio a distanza di anni. L’appello incidentale sulle spese è respinto, essendo la compensazione sorretta da motivazione sufficiente.
Nota della Redazione
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