Trasferimento fuori zona delle rivendite di monopoli e verifica dell’esigenza di servizio (Cons. Stato n. 5531 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria di generi di monopolio è subordinato al rispetto congiunto della distanza minima rispetto alla rivendita più vicina in esercizio, della distanza massima tra sede originaria e sede proposta e del rapporto tra numero di rivendite e popolazione comunale. Il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti non è un parametro meramente programmatorio, ma un vero e proprio requisito dell’autorizzazione. Ove tale rapporto risulti già raggiunto, l’autorizzazione al trasferimento costituisce una eccezione e l’Amministrazione è titolare di un potere discrezionale, potendo assentire lo spostamento solo previa positiva verifica della sussistenza dell’esigenza di servizio, valutata con riguardo alla rete di vendita della zona di provenienza e di quella di destinazione. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’eccesso di potere.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio ubicata in Salerno ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il trasferimento fuori zona della privativa, per uno spostamento complessivo di circa 1.600 metri. L’istenza è stata respinta con provvedimento del 23 dicembre 2022, fondato sul presupposto che l’area di provenienza sarebbe rimasta scoperta, con conseguente disservizio per l’utenza.
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso, ritenendo vincolata l’attività amministrativa in presenza dei requisiti di distanza e negando ogni margine discrezionale. L’Agenzia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto appello; la parte privata ha resistito e ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 2, commi 2 e 3, del d.m. n. 38 del 2013, come modificato dal d.m. n. 51 del 2021, e l’art. 10, comma 5-bis, del medesimo decreto. Da tali disposizioni emerge che i requisiti del trasferimento fuori zona sono tre e operano congiuntamente: distanza minima, distanza massima e rapporto rivendite-abitanti.
La sentenza di primo grado ha offerto una lettura restrittiva del comma 5-bis, secondo cui la discrezionalità amministrativa sarebbe confinata all’ipotesi di superamento della distanza massima, con necessità di eccezionali circostanze. Il Consiglio di Stato rovescia l’impostazione: il rispetto delle sole distanze non esaurisce la fattispecie, perché il richiamo ai requisiti dell’art. 2 include anche il parametro demografico.
Nel caso concreto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti non è rispettato nel Comune di Salerno. Ne deriva che l’autorizzazione può essere concessa solo previa verifica dell’esigenza di servizio, secondo quanto previsto dalla determinazione direttoriale del 2 luglio 2021. Non regge l’eccezione di motivazione postuma: il riferimento al mancato rispetto del rapporto emerge già dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e dal provvedimento conclusivo.
Respinta anche la tesi secondo cui il trasferimento non altererebbe il rapporto, non incrementando il numero delle rivendite: la Corte osserva che gli interessi sottesi vanno rivalutati con riguardo alla zona di provenienza, che potrebbe essere depauperata, e a quella di destinazione, che potrebbe essere satura. I motivi riproposti sono infondati: i verbali di sopralluogo del 12 maggio 2022 e del 3 ottobre 2022 confermano il funzionamento di diverse attività nell’area commerciale di provenienza. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.