Il legame parentale non basta a fondare l’interdittiva antimafia senza indizi di ingerenza gestionale (TAR Lazio n. 13990 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva è misura di prevenzione amministrativa a contenuto anticipatorio e cautelare, che non richiede la prova della responsabilità penale ma esige che il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa, secondo la regola del “più probabile che non”, sia ancorato a fatti e condotte specificamente individuati. Il solo rapporto di parentela con un soggetto affiliato alla criminalità organizzata non integra di per sé un indizio di infiltrazione mafiosa, né la pericolosità sociale si trasferisce ope legis da un parente all’altro. Il vincolo parentale o il legame affettivo assume rilevanza solo se, per natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lascia ritenere una conduzione familiare dell’impresa ovvero un’influenza, anche indiretta, della mafia sulle sue decisioni. Il provvedimento interdittivo deve indicare gli elementi di fatto posti a base delle valutazioni e specificare come essi si leghino tra loro, restando insufficienti frequentazioni tra congiunti non collocate in un contesto di ingerenza nella gestione societaria.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’interdittiva antimafia emessa dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno, con la conseguente cancellazione dell’iscrizione dall’Anagrafe degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, D.L. n. 189/2016. Il provvedimento si fondava sui rapporti di parentela e sulle frequenti visite carcerarie intercorse tra la rappresentante legale, il coniuge e i figli e un congiunto condannato per reati di criminalità mafiosa, affiliato a un clan camorristico.
La società deduceva vizio di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, invocando in subordine l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. Il giudizio era stato riassunto dinanzi al TAR Lazio, competente ai sensi dell’art. 13 c.p.a. trattandosi di provvedimento assunto da amministrazione centrale con effetti ultraregionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che le circostanze valorizzate dall’Amministrazione — parentela, visite in carcere, controlli delle forze dell’ordine — risultano insufficienti a sostenere il giudizio di contiguità mafiosa. Il Tribunale ha constatato che il soggetto ritenuto terminale del collegamento criminale non riveste alcun ruolo, formale o di fatto, nella società, così come il coniuge della rappresentante, occupato come operaio specializzato presso altra azienda.
Richiamato il quadro normativo degli artt. 84, comma 4, 91, comma 6, e 93, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale ha ricordato che l’interdittiva richiede un giudizio prognostico secondo il canone del “più probabile che non”, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti di permeabilità mafiosa dell’impresa.
Il Collegio ha precisato che il legame parentale assume valenza sintomatica solo quando, per intensità e caratteristiche concrete, lasci presumere una regia familiare collettiva dell’impresa o un’influenza criminale sulle decisioni aziendali, secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1743 del 2016; Cons. Giust. Amm. Sic., n. 323 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, n. 4372 del 2020). Le visite carcerarie, in particolare, attestano il legame affettivo e non dimostrano di per sé una contiguità con la criminalità organizzata.
Nella specie, manca la prova di relazioni commerciali, cointeressenze societarie o condotte di agevolazione tra l’impresa e il soggetto controindicato: l’Amministrazione ha costruito un costrutto logico circolare in cui il sospetto si trasferisce dalle persone fisiche alla società senza concretizzarsi in elementi attuali idonei a fondare il giudizio di pericolo di infiltrazione. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento e assorbimento della censura subordinata relativa alle misure di prevenzione collaborativa.
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Nota della Redazione
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