Verifica interesse culturale beni pubblici: datazione ultrannuale e onere probatorio (TAR Sardegna n. 754 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i beni di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 appartenenti a soggetti pubblici, opera una presunzione relativa di culturalità: la verifica di cui all’art. 12 è volta ad accertare la sussistenza dell’interesse culturale, con esito confermativo che non richiede la prova di un interesse “qualificato” o “particolarmente importante”. In tal caso, l’onere di dimostrare l’insussistenza del requisito della datazione ultrannuale (opera realizzata da oltre settanta anni da autore non più vivente) grava sul soggetto istante che abbia egli stesso indicato una data di edificazione poi confermata nel provvedimento finale, secondo lo schema di disponibilità e vicinanza della prova di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a., potendo la datazione essere provata anche per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di interesse culturale è limitato alla logicità, coerenza e completezza dell’istruttoria, senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione.
Il Fatto
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari (Ersu) ha impugnato il decreto con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna aveva dichiarato di interesse culturale l’immobile denominato “Silos Nuovo ed edificio adibito ad uffici”, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. L’immobile era destinato alla demolizione nell’ambito di un accordo di programma per la realizzazione di un campus universitario, e il vincolo ne impediva l’attuazione.
Il ricorrente aveva avviato il procedimento di verifica di cui all’art. 12 del Codice dei beni culturali, dichiarando nell’istanza che il fabbricato risaliva ai “primi anni ’50”, per poi contestare la legittimità del vincolo deducendo l’insussistenza del pregio storico-artistico, l’inadeguatezza dell’istruttoria e l’erronea datazione del bene.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ricostruito il regime giuridico dei beni di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, chiarendo che per essi la tutela opera ipso iure in ragione della natura pubblica della proprietà, dell’autore non più vivente e della realizzazione risalente a oltre settanta anni. In tale contesto la verifica dell’art. 12 non richiede l’accertamento di un interesse “particolarmente importante”, essendo sufficiente la conferma della sussistenza di un interesse culturale non qualificato, con la conseguenza che l’onere motivazionale dell’Amministrazione è attenuato rispetto al regime di cui all’art. 10, comma 3, lett. a).
Il Collegio ha poi affrontato il nodo centrale della datazione del bene. Ha rilevato che la stessa Ersu aveva indicato nell’istanza di verifica la realizzazione del Silos Nuovo nei “primi anni ’50”, e che tale dato era stato recepito nella relazione storico-artistica allegata al decreto di vincolo. Da ciò il Tribunale ha tratto una conseguenza decisiva in tema di riparto dell’onere probatorio: laddove la datazione provenga dal soggetto istante e venga confermata nel provvedimento finale, è la parte privata a dover dimostrare che l’opera è in realtà successiva ai settanta anni, secondo lo schema di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a..
Quanto alla prova della datazione, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., valorizzando come indizi gravi, precisi e concordanti la dichiarazione dello stesso ricorrente, le caratteristiche costruttive e la presenza del fabbricato in fotografie storiche del 1953. In assenza di prove contrarie offerte dalla parte, l’anzianità del bene è stata pertanto ritenuta provata.
Il Tribunale ha infine disatteso la censura sull’omessa ponderazione con l’interesse pubblico alla realizzazione del campus universitario, richiamando la natura di discrezionalità tecnica del potere di dichiarazione dell’interesse culturale: l’Amministrazione è chiamata ad accertare la sussistenza dei presupposti del vincolo senza operare bilanciamenti con altri interessi, la cui composizione è demandata alla disciplina legislativa che conforma l’uso dei beni vincolati. Il ricorso è stato rigettato, con spese integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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