Risposta all’interpello ministeriale non è provvedimento impugnabile (Cons. Stato n. 3671 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde all’interpello previsto dall’art. 9, comma 1, d.lvo n. 124/2004 ha natura meramente interpretativa e informativa. Esso non incide in senso costitutivo, estintivo o modificativo sulla situazione giuridica del soggetto interpellante e non assume, quindi, carattere provvedimentale. La risposta ministeriale non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse, restando la sua eventuale lesività affidata al provvedimento che in concreto applicherà l’interpretazione condivisa. Tale conclusione vale anche quando l’atto sia qualificato come generale e astratto o assimilato a una circolare, e non muta per il fatto che l’iniziativa provenga da un ente esponenziale di categoria.

Il Fatto

Una Federazione nazionale degli ordini delle professioni sanitarie tecniche, dichilandosi ente pubblico non economico e organo sussidiario dello Stato, ha proposto al Ministero del Lavoro un interpello ai sensi dell’art. 9 d.lvo n. 124/2004. Il quesito riguardava la compatibilità delle indennità corrisposte ai componenti elettivi degli ordini e della Federazione con la misura previdenziale nota come quota cento, disciplinata dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, convertito in l. n. 26/2019.

Il Ministero ha dichiarato inammissibile l’interpello, rinviando a un precedente riscontro e alla nota dell’I.N.P.S. del 9 marzo 2021, secondo cui quei compensi rientrano nella limitazione di cumulabilità. La Federazione ha impugnato davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, avendo l’atto contenuto interpretativo. Da qui l’appello al Consiglio di Stato, con cui la ricorrente ha sostenuto il carattere autoritativo e vincolante della risposta ministeriale per l’intero apparato amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 9, comma 1, d.lvo n. 124/2004, che delinea in capo al Ministero un compito di carattere meramente interpretativo, finalizzato a soddisfare l’esigenza informativa degli enti collettivi titolari del diritto di interpello. Il carattere provvedimentale di un atto amministrativo si fonda, invece, sulla sua attitudine a incidere sulla situazione giuridica dei cittadini. L’attuazione della volontà della legge assume rilievo provvedimentale solo se si manifesta attraverso atti non meramente interpretativi, idonei a trasporre la norma astratta nel rapporto individuale.

La Corte respinge anche la diversa qualificazione proposta dall’appellante. L’atto amministrativo generale presuppone una concreta fattispecie regolata dall’esercizio del potere conformativo della P.A.: l’astrattezza invocata dalla ricorrente contraddice proprio tale riconducibilità. Né giova l’assimilazione alle circolari, perché l’atto in questione non fornisce indirizzi operativi agli uffici sottordinati, ma risponde all’esigenza informativa di un soggetto esterno all’Amministrazione.

Il Collegio esclude poi che la natura dell’ente interpellante muti l’esito. Anche l’interesse collettivo o diffuso, per assurgere a titolo di legittimazione, richiede che l’atto introduce nella realtà giuridica un assetto di interessi difforme dalle norme. Ciò non avviene con un atto di carattere meramente interpretativo, privo di riflessi giuridicamente vincolanti ab externo e destinato a esaurirsi in una relazione interlocutoria tra ente interpellante e Ministero.

Infine, il Consiglio di Stato precisa che il Ministero ha comunque espresso la propria posizione interpretativa, pur per relationem alla nota dell’I.N.P.S., da ritenersi sostanzialmente recepita nella risposta. Poiché l’art. 9 prevede che l’Istituto sia sentito, ferma la competenza ministeriale, il parere dell’ente previdenziale può essere richiamato nella risposta. L’appello è quindi respinto, con conferma dell’inammissibilità e preclusione all’esame delle censure di merito; le spese sono compensate per l’originalità dell’oggetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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