Silenzio della Prefettura sul divieto di detenzione armi e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2751 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato, anche se non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia della pubblica amministrazione. Il ricorso avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il provvedimento interviene nel corso del giudizio, ed è inammissibile per carenza originaria di interesse se sopravviene prima della proposizione del ricorso. Il soggetto che ritenga illegittimo l’atto sopravvenuto è tutelato dall’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., che consente l’impugnazione con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, con prosecuzione del giudizio secondo tale rito.

Il Fatto

Il ricorrente era stato destinatario nel 2013 di un divieto di detenere armi adottato ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., provvedimento non impugnato all’epoca. Ritenendo di aver radicalmente mutato in melius la propria condotta di vita, presentava istanze e successiva diffida in via gerarchica per ottenere il riesame o la revoca del divieto, senza ottenere alcuna risposta dalla Prefettura.

Con ricorso notificato il 29 febbraio 2024 e depositato il 13 marzo 2024 il ricorrente ha quindi agito contro il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.. L’Amministrazione non si è costituita. Nel corso del giudizio sopravveniva un decreto prefettizio di conferma del divieto, impugnato con motivi aggiunti notificati il 22 maggio 2024 e depositati il 12 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo intervenuto un provvedimento espresso oggetto di impugnazione per motivi aggiunti.

Il Tribunale richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’adozione di qualsivoglia provvedimento esplicito interrompe l’inerzia della pubblica amministrazione e rende il ricorso avverso il silenzio improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, come nel caso in esame. Sul punto richiama T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 7058 del 2023.

La tutela del privato non viene meno: se il provvedimento sopravvenuto è ritenuto illegittimo, l’interessato può impugnarlo con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo atto, e l’intero giudizio prosegue con tale rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm.. Il Collegio ha quindi disposto per la domanda caducatoria la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica.

Quanto alle spese, ferma la soccombenza virtuale dell’Amministrazione intimata, il Tribunale le ha dichiarate irripetibili — limitatamente alle domande trattate e definite nell’ambito del rito contra silentium — in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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