Ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica e perdita degli incentivi fotovoltaici (C.G.A.R.S. n. 413 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo dell’amministrazione nel rilascio dell’autorizzazione unica di un impianto fotovoltaico, ove superi ingiustificatamente il termine di conclusione del procedimento, integra responsabilità aquiliana per la perdita della possibilità di accedere agli incentivi statali. Il danno va liquidato secondo i criteri della perdita di chance, anche mediante liquidazione equitativa, e non equivale a quanto l’impresa avrebbe lucrato se avesse svolto l’attività nei tempi pregiudicati dal ritardo. Il nesso causale sussiste quando, in base a una valutazione di ragionevole probabilità, l’adozione tempestiva del titolo abilitativo avrebbe consentito all’impianto di entrare in esercizio nel termine utile per rientrare nelle clausole di salvaguardia previste dalla normativa di settore. La colpa dell’amministrazione è esclusa soltanto da un comportamento dell’istante che abbia colposamente trascurato i rimedi procedimentali o giudiziali disponibili.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato nel marzo 2010 all’Assessorato regionale competente un’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per realizzare un impianto fotovoltaico in area agricola. Decorso inutilmente il termine di legge senza alcuna convocazione della conferenza di servizi, la società ha agito contro il silenzio e ha ottenuto una sentenza di condanna dell’amministrazione a provvedere, rimasta inottemperata nonostante diffide e solleciti.
Nelle more sono entrate in vigore discipline restrittive in materia di incentivi. Il titolo abilitativo è stato rilasciato solo nell’ottobre 2012. La società ha quindi chiesto il risarcimento del danno per la perdita della possibilità di accedere alle tariffe incentivanti. Il TAR Sicilia ha accolto la domanda quanto all’an debeatur e ha rinviato a un accordo tra le parti la liquidazione del lucro cessante. L’Assessorato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis e verifica se il ritardo abbia effettivamente inciso sulla possibilità di ottenere gli incentivi. L’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 28/2011 aveva condizionato l’accesso al fatto che l’impianto non occupasse più del dieci per cento del terreno agricolo. Poiché l’impianto era destinato a occuparne una quota superiore, secondo l’ammissione della stessa istante, l’accesso dipendeva dalla deroga dell’art. 10, comma 6, che richiedeva l’entrata in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.
La Corte accerta che l’istanza era stata più volte integrata e che il termine di conclusione del procedimento è iniziato a decorrere solo dal 1° marzo 2011. Il successivo art. 65 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, aveva escluso del tutto gli incentivi per gli impianti collocati in aree agricole, ma il comma 2, come sostituito in conversione, prevedeva una deroga per gli impianti in esercizio entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Su queste basi il Collegio ritiene che, se l’autorizzazione fosse stata rilasciata entro settembre 2011, la società avrebbe avuto un lasso di tempo congruo per mettere in esercizio l’impianto entro il 29 marzo 2012 e rientrare in entrambe le clausole di salvaguardia. Il nesso causale tra il ritardo e la perdita della possibilità di accesso agli incentivi è pertanto configurabile in termini di ragionevole probabilità, non di certezza del risultato.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa la colpa dell’amministrazione, rimasta inerte per oltre un anno dopo l’integrazione documentale, nonostante una sentenza passata in giudicato ne avesse imposto la conclusione del procedimento. Nessuna condotta colposa è imputabile alla società, che ha inviato solleciti e diffide e ha esperito il rimedio contro il silenzio.
In punto di liquidazione, il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021: il danno da mancata fruizione degli incentivi tariffari si liquida secondo i criteri della perdita di chance, compresa la liquidazione equitativa, e non può equivalere al guadagno ipotetico. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’Assessorato alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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