Condominio non consumatore e addebiti da contratto di conto corrente (ABF Collegio di Milano n. 100 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condominio è estraneo alla qualificazione di consumatore e va considerato come non consumatore, a maggior ragione quando al conto corrente sia associato un servizio di multicanalità business. Qualora il contratto di apertura del conto preveda espressamente il canone trimestrale di tenuta del conto e il canone del servizio di multicanalità, gli addebiti corrispondenti trovano titolo nel contratto sottoscritto e non sono ripetibili. È irrilevante, ai fini della legittimità degli addebiti, la circostanza relativa all’effettiva attivazione del servizio e del conseguente accesso al canale informativo per la consultazione degli estratti conto.
Il Fatto
Il condominio ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione svolta in fase di reclamo, si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario deducendo di aver richiesto e ottenuto dall’intermediario, dopo un sollecito di pagamento ricevuto da una società a lui sconosciuta per spese di gestione del conto non giustificate, gli estratti conto dai quali emergevano addebiti trimestrali di € 27,00 a titolo di spese e di € 8,54 a titolo di multicanalità, mai comunicati né pattuiti.
Il ricorrente contestava di non aver mai ricevuto in precedenza gli estratti conto e di non aver mai ottenuto le credenziali per il canale online. Riteneva che, ai sensi dell’art. 119 TUB, la documentazione dovesse essere resa disponibile su supporto durevole e che la banca dovesse verificare l’attivazione del servizio. Aggiungeva che l’apertura del conto era stata imposta per la gestione del superbonus, evenienza non prevista dalla normativa per i c.d. mini-condomini. Chiedeva quindi la ripetizione degli importi addebitati. L’intermediario, costituitosi, evidenziava che il conto era stato acceso il 28.02.2024 per l’accredito del corrispettivo della cessione pro soluto del credito d’imposta, avvenuto il 16.04.2024, e che il giorno seguente erano stati disposti due bonifici; il ricorrente aveva poi richiesto il 06.03.2024 l’attivazione della multicanalità business, ricevendo le credenziali via e-mail. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La domanda concerne l’accertamento del diritto del ricorrente alla ripetizione di somme addebitate sul conto corrente. In via preliminare, pur in assenza di specifica contestazione dell’intermediario, il Collegio ritiene di dover correttamente identificare la qualificazione del ricorrente, che nel modulo introduttivo si era definito “consumatore”.
Sul punto il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro, secondo cui il condominio deve considerarsi estraneo alla qualificazione di consumatore e va qualificato come non consumatore (Coll. Milano, dec. n. 8487/2025). La precisazione è tanto più rilevante in considerazione del fatto che al conto in esame è associato il servizio di “Multicanalità business”, in relazione al quale è insorta la controversia.
Nel merito, il Collegio rileva che risulta documentalmente l’apertura del conto in data 28.02.2024 e la richiesta di attivazione della multicanalità business in data 06.03.2024. È inoltre incontroverso che il conto fosse stato acceso per l’accredito del corrispettivo della cessione pro soluto del credito d’imposta nell’ambito di una pratica legata al Superbonus edilizio. Il contratto di accensione prevedeva espressamente un canone trimestrale di tenuta del conto pari a € 27,00 e un canone mensile per il servizio di multicanalità di € 8,54.
Da tali risultanze il Collegio trae la conseguenza che gli addebiti contestati si riferiscono a costi espressamente previsti dal contratto sottoscritto. La circostanza dell’effettiva attivazione del servizio e del relativo accesso al canale informativo per la consultazione degli estratti conto resta, per il Collegio, priva di rilievo dirimente rispetto alla sussistenza del titolo contrattuale degli addebiti. La domanda proposta non può, pertanto, trovare accoglimento, e il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.