Ritardo nella stipula del contratto e prova del lucro cessante (Cons. Stato n. 146 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo colpevole dell’amministrazione nella stipula del contratto, dopo l’aggiudicazione definitiva, integra responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, ma il riconoscimento del danno da lucro cessante esige la prova che il guadagno non sia stato conseguibile nel periodo residuo di durata della concessione. La quantificazione del mancato guadagno che si limiti a conteggiare gli utili dei soli anni di ritardo, senza dimostrare l’impossibilità di realizzarli negli anni successivi, è inesatta. Quanto alle voci ulteriori, la perdita di chanches richiede un giudizio prognostico positivo sull’esito della procedura di attribuzione del beneficio, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’occasione perduta. Infine, a fronte dell’allegazione generica di una voce di danno, non può esigersi dall’amministrazione una contestazione specifica.
Il Fatto
La società appellante ha convenuto in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla ritardata conclusione del contratto di concessione della gestione di un bar e dei servizi connessi all’interno di un parco pubblico. L’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva erano intervenute nel 2017, ma la stipula si era perfezionata solo nel 2021, all’esito di un ricorso per ottemperanza, dopo che l’amministrazione aveva prorogato il precedente gestore.
Nella domanda la società aveva allegato il lucro cessante per il triennio, il danno emergente per l’acquisto di arredi, la perdita di agevolazioni fiscali, le spese di ristrutturazione e il danno non patrimoniale. Il TAR, riconosciuta la responsabilità dell’ente, aveva liquidato il danno in misura assai ridotta ed escluso le altre voci. Propone appello l’originaria ricorrente, deducendo la carente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal rilievo che la sentenza di primo grado non è affatto carente né contraddittoria, ma puntuale ed esaustiva, mentre l’appello si limita a riproporre le allegazioni già respinte senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice. Il primo motivo è quindi respinto nel merito della motivazione.
Sul lucro cessante la Corte integra la motivazione su un punto decisivo: ove il contratto fosse stato stipulato nel 2017, la società avrebbe comunque risentito della contrazione dell’attività determinata dall’emergenza sanitaria. Soprattutto, la quantificazione offerta dalla ricorrente è inesatta, perché non tiene conto del lucro realizzabile nel periodo complessivo di durata della concessione e, in particolare, negli anni futuri in cui il contratto, se concluso nel 2017, sarebbe già scaduto. La relazione tecnica conteggia i possibili utili dei sei anni individuando la perdita per il mancato avvio, ma non afferma né spiega l’impossibilità di conseguire gli stessi guadagni nel periodo successivo.
Sulla voce delle spese di ristrutturazione, la Corte esclude che il Comune fosse tenuto a una contestazione specifica: l’ente aveva contestato la propria responsabilità e la voce era stata prospettata in modo generico nel ricorso introduttivo. La relazione di danno, inoltre, rivela che l’obiettivo della nuova gestione era la riqualificazione del locale, rispondente a una strategia commerciale più aggressiva del precedente gestore.
Quanto agli arredi, l’appellante non si confronta con il rilievo della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la prova delle spese solo per un importo inferiore a quello originariamente pattuito nel 2017.
Sulla perdita di chanches per le agevolazioni fiscali delle zone franche urbane, la Corte rileva che l’art. 57 del d.l. n. 104 del 2020 ha prorogato il beneficio di cui all’art. 46 del d.l. n. 50 del 2017, consentendo di presentare domanda anche nel 2021. La circostanza non è stata allegata e non consente il giudizio prognostico positivo necessario al riconoscimento della voce.
L’appello è quindi rigettato. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della riconosciuta responsabilità del Comune e dell’integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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