Omessa impugnazione degli atti e insussistenza del danno risarcibile (Cons. Stato n. 147 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa impugnazione dei provvedimenti amministrativi che ridefiniscono l’assetto organizzativo e la graduatoria del personale non integra una preclusione di rito, ma costituisce un fatto valutabile sul piano sostanziale ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.. Il contegno di acquiescenza, contrario ai canoni di buona fede e di ordinaria diligenza, recide il nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il pregiudizio, escludendo la risarcibilità dei danni che sarebbero stati evitati con la tempestiva attivazione degli strumenti di tutela. Ne consegue che il giudice, nel determinare il risarcimento, valuta il comportamento complessivo delle parti ed esclude il danno evitabile. Resta ferma la possibilità di censurare in sede di merito la scelta amministrativa, ma solo se questa sia stata ritualmente contestata.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente di ruolo di una provincia, era stato inserito nel personale in soprannumero a seguito del riordino delle funzioni attuato con la legge n. 56/2014 e con la legge n. 190/2014. I provvedimenti organizzativi adottati dall’ente erano stati annullati dal TAR Molise, che aveva censurato la scelta della data di riferimento per la individuazione del personale soprannumerario sul piano istruttorio e motivazionale.

In esecuzione di quelle pronunce la provincia aveva ridefinito la macro-organizzazione, confermando però il termine del 15 novembre 2015 e approvando una nuova graduatoria in cui il ricorrente risultava posposto. Tali atti non venivano impugnati. Il ricorrente, riassunto in servizio anni dopo, ha chiesto la condanna dell’ente al risarcimento delle differenze retributive del periodo pregresso e dei danni non patrimoniali. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile; l’appellante ha contestato la statuizione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato corregge la decisione di primo grado: l’appello è infondato nel merito, ma la statuizione di inammissibilità va riformulata, perché la mancata impugnazione non opera sul piano processuale bensì su quello sostanziale. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 3/2011, secondo cui il codice ha apprezzato la rilevanza eziologica dell’omessa reazione processuale come fatto valutabile per escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale ipotetico, sarebbero stati evitati.

La Corte osserva che le precedenti sentenze del TAR non avevano eliminato in radice il potere dell’ente di scegliere, con congrua motivazione, la data di inserimento nel portale della mobilità: il sindacato aveva colpito solo il versante istruttorio e motivazionale. Con i nuovi atti consiliari e la nuova graduatoria, il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla permanenza in graduatoria per il periodo 2015-2021.

Questo rinnovato assetto del potere amministrativo, in quanto lesivo, avrebbe dovuto essere contestato nelle sedi competenti. L’acquiescenza prestata impedisce di qualificare come illecita la condotta dell’ente e, in armonia con i postulati dell’Adunanza Plenaria n. 3/2011, recide il nesso causale tra condotta e danno ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 1227, comma 2, cod. civ..

La successiva assunzione è quindi avvenuta sulla base di situazioni non più riconducibili alla pregressa vicenda giudiziaria, bensì della sopravvenuta disponibilità economico-finanziaria che ha consentito l’assunzione di nuove unità dirigenziali. La stipula di un nuovo rapporto di lavoro esclude la sussistenza di diritti economici maturati per periodi pregressi. L’appello è pertanto rigettato nel merito, con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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