Danno da ritardo e permesso per attesa cittadinanza onere probatorio nesso causale (TAR Marche n. 28 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria per il danno da ritardo della pubblica amministrazione rientra nello schema generale dell’art. 2043 c.c. e non nel metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, secondo il principio dispositivo ex art. 2697, comma 1, c.c.. Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza è convertibile in permesso per motivi di lavoro, sicché non può fondare un danno da impossibilità di svolgere attività lavorativa. La mera enunciazione di un disagio connesso al ritardo, priva di allegazione concreta, non costituisce base per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, ha chiesto in data 23 novembre 2020 al Comune il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. L’amministrazione non ha emesso alcun provvedimento definitorio, nonostante solleciti e interlocuzioni. La ricorrente ha quindi adito il TAR deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’ente e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da ritardo.

Con sentenza non definitiva il ricorso per silentium è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto nelle more il provvedimento favorevole. Con la stessa pronuncia è stata disposta la conversione del rito per la trattazione dell’istanza risarcitoria, sulla quale il Collegio si è pronunciato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della domanda: il danno da ritardo refluisce nell’alveo dello schema generale dell’art. 2043 c.c. Ne deriva l’applicazione rigorosa del principio dell’onere della prova a carico del danneggiato e del principio dispositivo ex art. 2697, comma 1, c.c., non temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Il richiamo è al consolidato orientamento del giudice amministrativo.

Sul danno patrimoniale, la ricorrente aveva ricondotto le conseguenze economiche all’impossibilità di lavorare, derivante dalla tipologia di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza. Il Collegio rileva che l’art. 1, comma 1, lettera b), d.l. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020, ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 6, rendendo convertibile in permesso per motivi di lavoro il permesso per acquisto della cittadinanza. La circostanza posta a fondamento del pregiudizio economico risulta quindi smentita.

Ne consegue che non è provato il nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, il che consente al Collegio di prescindere dalla verifica degli altri elementi dell’illecito aquiliano.

Quanto al danno non patrimoniale, consistente nel patema d’animo per il timore di espulsione, il Collegio ritiene l’allegazione generica: non è evidenziato alcun elemento concreto atto a comprovare l’effettivo pregiudizio. La mera enunciazione di un asserito disagio connesso al ritardo non può costituire base per la quantificazione. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla per le spese in assenza di costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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