Danno concorrenza provato per comparazione e quantificato sul maggior ribasso non applicato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 75 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno alla concorrenza non è configurabile in re ipsa: spetta all’attore provare che la deviazione dai parametri della corretta azione amministrativa ha comportato un maggiore e ingiustificato esborso di denaro pubblico. La prova dell’an può essere raggiunta mediante comparazione con i ribassi conseguiti in contesti temporali ragionevolmente prossimi per servizi o forniture consimili. Il medesimo parametro comparativo, se ragionevole e attendibile, fonda anche il quantum, per ragioni di consequenzialità logica: non è pertanto ammissibile il ricorso sic et simpliciter alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. né l’applicazione forfettaria del margine di profitto del 10 per cento. La sentenza di patteggiamento, dopo la riforma Cartabia, è inefficace quanto al giudicato e alla valenza probatoria nel giudizio contabile, ma resta valutabile il materiale delle indagini preliminari posto a fondamento della non assoluzione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un professionista del settore tecnico audio-visivo, componente della commissione esaminatrice di una gara indetta da un Comune per la fornitura e l’installazione di attrezzature tecniche nell’ambito del restauro di un castello destinato a museo. La procedura negoziata, senza bando e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 122, comma 7-bis, d.lgs. n. 163/2006, vide la partecipazione di due sole ditte su sei invitate e si concluse con un ribasso del 6,63 per cento.
Indagini penali fecero emergere un sistema di turbativa delle gare; il convenuto patteggiò con sentenza ex artt. 444 e ss. c.p.p. La Procura contabile ha chiesto la condanna al risarcimento di euro 22.318,70 in favore del Comune, a titolo di danno alla concorrenza e danno da disservizio. Il convenuto ha contestato la valenza extra-penale del patteggiamento, il nesso causale e la prova di entrambe le voci di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso che il novellato art. 445, comma 1-bis, c.p.p. impedisca di utilizzare il compendio delle indagini: la sentenza di patteggiamento è inefficace quanto al giudicato e alla prova, ma il materiale probatorio acquisito resta valutabile ai fini dell’autonomo accertamento contabile, secondo l’orientamento già espresso dalla Sezione (richiamate Sez. III app. n. 347/2023 e n. 505/2023). Le intercettazioni e le ammissioni del convenuto dimostrano l’accordo illecito e il pilotaggio della gara.
Quanto al danno alla concorrenza, la Corte ribadisce che non opera alcuna presunzione e che l’attore deve provare il pregiudizio patrimoniale effettivo, anche mediante comparazione con ribassi di gare consimili (Sez. I app. n. 254/2019). Nel caso concreto la prova è raggiunta: il ribasso del 6,63 per cento è inferiore all’8 per cento del 2013 e al 9,12 per cento della media 2012-2016 per le aggiudicazioni con lo stesso criterio, oltre che al 27,4 per cento di una gara torinese analoga.
Sul quantum, il Collegio rifiuta la forfetizzazione del 10 per cento dell’importo della commessa e la liquidazione equitativa: il parametro comparativo che fonda l’an deve fondare anche la misura del danno. Applicando la differenza tra il 9,12 per cento e il 6,63 per cento alla base d’asta, il danno è quantificato in euro 5.680,69.
È riconosciuto anche il danno da disservizio, quale pregiudizio al buon andamento ex art. 97, secondo comma, Cost., integrato dai maggiori oneri del personale sostenuti per le richieste dell’autorità giudiziaria e la riorganizzazione degli uffici. Liquidato in euro 1.017,27, con condanna complessiva a euro 6.697,96 oltre interessi legali dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
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