La mancata rendicontazione del contributo pubblico integra danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 55 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi della responsabilità amministrativo-contabile la condotta del beneficiario di un contributo pubblico il quale, dopo aver percepito l’anticipo delle somme, ometta di rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato e non provveda alla restituzione delle risorse, nonostante la revoca dell’agevolazione disposta dall’Amministrazione concedente. Sussiste un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l’ente erogante e il destinatario della risorsa, trattandosi di finanziamento finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici. Il danno erariale si quantifica nell’importo erogato e non restituito, con rivalutazione monetaria dalla data di erogazione dell’anticipo e interessi legali dal deposito della sentenza. Il giudizio di responsabilità non trova ostacoli nella circostanza che l’Amministrazione abbia già adottato un provvedimento di revoca e iscritto a ruolo le somme, essendo l’azione risarcitoria esperibile fino all’integrale soddisfacimento del credito in via amministrativa.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, beneficiario di un finanziamento a titolo di microcredito concesso dalla Regione Toscana per la creazione d’impresa. A seguito di un’informativa della Guardia di Finanza, era emerso che il soggetto, pur avendo ricevuto l’anticipo del contributo, non aveva proceduto alla rendicontazione delle spese sostenute.
L’Amministrazione regionale aveva revocato l’agevolazione e avviato la riscossione coattiva delle somme, senza tuttavia ottenere alcun risultato. La Procura, ritenute inidonee le deduzioni del convenuto, aveva quindi proposto azione di responsabilità per il recupero delle somme indebitamente percepite.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione. Nel merito, ha ritenuto fondata la domanda erariale, verificando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.
Quanto al rapporto di servizio, il Collegio ha precisato che la concessione del contributo non rispondeva a una mera esigenza solidaristica ma era finalizzata alla partecipazione del beneficiario alla realizzazione delle finalità pubblicistiche indicate nel bando, con richiamo a Cass. SS.UU. n. 12664/2023. L’obbligo di rendicontazione costituiva, a sua volta, ulteriore conferma dell’assunzione di specifici vincoli funzionali da parte del beneficiario.
Nel merito, è emerso che il convenuto aveva percepito l’anticipo del finanziamento per poi omettere la dovuta rendicontazione delle spese, contravvenendo agli obblighi previsti dal bando a pena di revoca. La condotta è stata qualificata in termini dolosi, avendo l’interessato accettato consapevolmente il rischio del pregiudizio per l’Erario al fine di perseguire il proprio esclusivo vantaggio.
Quanto al nesso eziologico, la Corte ha quantificato il danno in euro 19.600,00, pari all’importo erogato e non restituito, con rivalutazione monetaria dalla data di erogazione e interessi legali dal deposito della sentenza. Ha infine precisato che il giudizio di responsabilità non trova ostacoli nell’avvenuta adozione del provvedimento di revoca e nell’iscrizione a ruolo delle somme, richiamando il consolidato orientamento di Sez. II App. n. 68/2023, Sez. III App. n. 236/2024 e Sez. II App. n. 153/2022.
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Nota della Redazione
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