Compensi al collaudatore di opera pubblica e leggi regionali di contenimento (Cass. civ. Sez. II n. 3318 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legge regionale che, ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali, considera l’incarico di collaudo di un’opera pubblica affidato a professionisti non riuniti in collegio, così riconoscendo a ciascun componente solo una quota del compenso unitario e il rimborso delle sole spese documentate, è legittima. La disciplina rientra nella competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale e persegue esigenze di contenimento e prevedibilità dei costi, con effetti limitati a tale settore, senza ledere i principi dell’ordinamento civile e senza introdurre discriminazioni irragionevoli. La norma statale che, in caso di incarico conferito a più professionisti riuniti in collegio, riconosce a ciascun membro l’intero compenso di tariffa non ha carattere imperativo ed è derogabile per volontà delle parti.
Il Fatto
Un professionista incaricato di presiedere la commissione di collaudo statico di una diga aveva ottenuto, nei confronti dell’ente committente, un decreto ingiuntivo per il compenso calcolato secondo la tariffa professionale riferita all’intera opera svolta. L’ente propose opposizione, sostenendo che, in forza della disciplina regionale di settore, spettasse al professionista soltanto una quota del compenso unico previsto per l’intera commissione.
Il Tribunale respinse l’opposizione. La Corte di appello di Palermo, in riforma, revocò il decreto e condannò l’ente al pagamento di una somma ridotta, liquidando una sola quota del compenso unitario e riconoscendo il rimborso delle sole spese documentate. Il professionista ricorse per cassazione; la causa fu rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza dei motivi relativi alla possibilità che la legge regionale regoli misura e criteri di calcolo del compenso di collaudo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso. Sul primo e sul secondo motivo esclude che il giudice di appello abbia dichiarato d’ufficio la nullità parziale dell’accordo. L’art. 7 della legge regionale n. 21/1985, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che l’incarico di collaudo a commissioni si intendesse affidato a professionisti non riuniti in collegio. La Corte territoriale si è limitata a interpretare l’atto di incarico, ritenendolo conforme alla normativa regionale: nessuna questione nuova, dunque, da sottoporre al contraddittorio, essendo il tema controverso sin dal primo grado.
Sul terzo, quarto e quinto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ricostruisce il sistema della legge regionale, che disciplina i contratti di affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale e riconduce la disciplina dei compensi a un meccanismo di programmazione e controllo di sostenibilità finanziaria. Il contenimento e la prevedibilità dei costi sono interessi generali che giustificano il carattere inderogabile delle relative previsioni.
Quanto alla potestà legislativa, l’art. 7, comma nono, è stato adottato dalla Regione Siciliana prima della riforma dell’art. 117 Cost., nell’esercizio della competenza primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. I lavori pubblici non integrano una materia autonoma e vanno qualificati secondo l’oggetto; la disposizione, di carattere settoriale, non incide sull’intera disciplina delle professioni. Eventuali interferenze con l’ordinamento civile sono ammesse se connesse a una materia regionale, marginali e conformi al principio di ragionevolezza, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
La Corte esclude poi che la norma statale di cui all’art. 7 della legge n. 143/1949 abbia valore imperativo: essa è derogabile per volontà delle parti, secondo un orientamento già espresso in relazione ai minimi tariffari. Il pagamento di acconti non assume rilievo come comportamento successivo dei contraenti, data la natura pubblica dell’ente e le modalità formali di conferimento dell’incarico. Il sesto motivo, che denuncia un errore di calcolo, è inammissibile per difetto di specificità, non risultando la censura oggetto dei motivi di appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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