Inammissibile l’appello avverso sentenza del giudice di pace secondo equità (Cass. civ. Sez. II n. 24466 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nelle cause di valore non eccedente millecento euro, sono appellabili, a norma dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. La deroga a tale regime, costituita dall’appellabilità piena, opera solo per le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 cod. civ. Il giudice di legittimità verifica d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, l’ammissibilità del giudizio di appello, trattandosi di controllo sull’ordine del processo che consente l’esame diretto degli atti. Ove il gravame risulti proposto per motivi diversi da quelli tassativamente consentiti, esso è inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio un’avvocata per il pagamento del corrispettivo dovuto per l’acquisto di uno spazio pubblicitario su un sito internet, ottenendo decreto ingiuntivo per la somma di euro 882. La destinataria ha proposto opposizione, contestando la mancata prova del credito e l’inadempimento della creditrice, e il Giudice di pace di Milano ha accolto la domanda dell’opponente.
La società ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Milano, che ha rigettato l’appello ritenendo non provata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione; l’intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la questione preliminare, da esaminare d’ufficio, attiene all’ammissibilità del giudizio di appello. Trattandosi di controllo sull’ordine del processo, rientrante nei poteri officiosi del giudice, esso è esercitabile in ogni stato e grado e consente in cassazione l’esame diretto degli atti, poiché involge un errore in procedendo.
Nel caso concreto il valore della causa non eccedeva millecento euro. Trova quindi applicazione l’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., che impone al giudice di pace di decidere secondo equità le cause di tale valore, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità dell’art. 1342 cod. civ. Il giudice d’appello, che aveva respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’appellata ai sensi degli artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., non ha considerato il contratto in esame quale contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli e formulari, qualificandolo invece come appalto di servizi pubblicitari concluso tramite comunicazione email.
Da ciò discende che la sentenza di primo grado doveva ritenersi pronunciata secondo equità e, pertanto, appellabile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto la consolidata interpretazione di tale combinato disposto, formatasi sulla scorta delle Sezioni Unite n. 13917 del 2006 e confermata da Cass. n. 3715 del 2015, che evidenzia l’obbligo del giudice di verificare anche d’ufficio tale profilo di ammissibilità, nonché da Cass. n. 12736 del 2016 e Cass. n. 769 del 2021.
L’atto d’appello, nel caso in esame, censurava l’erronea affermazione del giudice di primo grado circa la conclusione del contratto con un soggetto giuridico diverso dall’appellante, sostenendo la correttezza dell’adempimento. Si tratta di motivi che non attengono né alla violazione delle norme sul procedimento, né a norme costituzionali o comunitarie, né ai principi regolatori della materia. L’appello era quindi inammissibile e il giudizio di secondo grado non poteva essere instaurato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata cassata senza rinvio. La Corte ha altresì dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi l’intimata difesa.
Nota della Redazione
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