Riunione dei ricorsi connessi facoltativa e insindacabile in appello (Cons. Stato n. 2830 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dal tenore dell’art. 70 c.p.a., che ne prevede la mera possibilità e non l’obbligo. I provvedimenti adottati in materia hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano insindacabili in sede di appello, salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando le sentenze e le domande siano comunque diverse. Il mancato esercizio del potere di riunione non è soggetto a obbligo di motivazione e non incide sulla regolazione delle spese, che resta rimessa agli ampi poteri discrezionali del giudice, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa o di statuizioni abnormi o manifestamente illogiche. La regola non muta quando la frammentazione dei giudizi sia ascrivibile alla scelta della parte di impugnare separatamente un atto a contenuto plurimo.

Il Fatto

Una società di servizi energetici presentò al Gestore dei servizi energetici nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, finalizzate all’ottenimento dei certificati bianchi. Ottenuto l’esito positivo e disposta l’emissione dei titoli, il Gestore avviò un procedimento di annullamento d’ufficio delle stesse richieste, contestando carenze documentali, e ne dispose l’annullamento con provvedimento dell’aprile 2018, seguito dalla richiesta di restituzione dei titoli emessi.

La società impugnò gli atti dapprima con ricorsi straordinari al Capo dello Stato, poi trasposti innanzi al TAR Lazio con distinti ricorsi per ciascuna richiesta. Con motivi aggiunti invocò la normativa sopravvenuta e l’applicabilità della disciplina transitoria riguardante i provvedimenti del Gestore oggetto di giudizi pendenti. Il TAR, dopo il rigetto dell’istanza di autotutela da parte del Gestore, dichiarò improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e inammissibili i motivi aggiunti, senza pronunciarsi espressamente sull’istanza di riunione dei giudizi. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in limine l’istanza di riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni di pronunce distinte, frutto di ricorsi volontariamente proposti in modo separato in primo grado. Il nucleo della controversia è quindi la scelta del TAR di non riunire procedimenti astrattamente connessi, anche in ragione del riverbero di tale scelta sull’entità della condanna alle spese.

La censura non è condivisibile. Il Consiglio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 9315 del 2022) secondo cui la riunione attiene a una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, e la sua mancata adozione sfugge al sindacato in appello salvo il limite dell’abnormità. Nel caso concreto la segmentazione dei procedimenti consegue a una strategia processuale ascrivibile interamente all’appellante, che ha scelto di “spacchettare” i contenuti di un atto a contenuto plurimo, promuovendo autonomi ricorsi.

Il Collegio esclude che la cornice muti per effetto dell’omogeneità dei motivi aggiunti o dell’istanza di riunione successivamente presentata. Dal combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. resta confermata la facoltatività della riunione, anche quando il privato scelga di azionare un ricorso autonomo anziché innestare le doglianze avverso l’atto sopravvenuto in quello già pendente. La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013) chiarisce che il mancato esercizio del potere di riunione, di natura meramente ordinatoria, non comporta alcuna nullità, salvo il caso di un rapporto di pregiudizialità.

Quanto alle spese, la scelta di non riunire non ne costituisce parametro assoluto. Il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa né di adottare statuizioni abnormi o manifestamente illogiche; la motivazione è necessaria solo quando la regolazione non tenga conto della soccombenza (Cons. Stato, sez. II, n. 4201 del 2024; sez. IV, n. 6262 del 2024). Nella specie le richieste, ancorché identiche nel contenuto, restano distinte e prive di vincolo di pregiudizialità, sicché non ricorre l’ipotesi di riunione necessaria.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado in favore dell’unica parte appellata costituita, liquidate in euro 3.500 oltre accessori, e con nulla da statuire nei confronti delle parti appellate non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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