Autotutela GSE sui titoli di efficienza energetica e obbligo di motivazione analitica (Cons. Stato n. 2506 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici annulla in autotutela l’accoglimento delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici costituisce esercizio del potere di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, non del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, quando risulta dall’autoqualificazione dell’atto e dalla rivalutazione della completezza dell’istruttoria originaria. L’obbligo di motivazione è assolto mediante l’indicazione specifica dei documenti mancanti, di quelli inidonei alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità non rispettate. Il giudice amministrativo non può colmare l’eventuale lacuna motivazionale con le argomentazioni difensive svolte dall’amministrazione nel corso del giudizio. La mancata contestazione nel merito dei rilievi, nel grado di appello, preclude la censura di genericità.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto, tra il marzo 2016 e l’aprile 2017, quindici provvedimenti di accoglimento di richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici, rendicontati tramite schede tecniche standardizzate.

Con provvedimento del 29 settembre 2017 il G.S.E. annullava d’ufficio, ai sensi della legge n. 241/1990, tutti gli atti di accoglimento e chiedeva la restituzione dei titoli di efficienza energetica percepiti. Il TAR Lazio, con sentenza della sezione Quinta Ter, respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo la natura sostanziale di annullamento d’ufficio del provvedimento, la non sovrapponibilità dei rilievi ai motivi della comunicazione di avvio e la carenza di motivazione, supplita dalla pronuncia di primo grado attraverso le difese del Gestore.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta innanzitutto la qualificazione dell’atto. La convergenza del dato formale, costituito dall’autoqualificazione come annullamento d’ufficio ai sensi della legge n. 241/1990, e del dato sostanziale, rappresentato dalla rivalutazione della completezza dell’istruttoria svolta nei procedimenti originari, esclude che il provvedimento esprima il potere di verifica e controllo di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011.

Superata la qualificazione, il Collegio verifica i vizi dedotti e li ritiene insussistenti. La motivazione del provvedimento non si esaurisce in affermazioni generali: contiene un elenco in cinque punti dei documenti mancanti, di quelli ritenuti inidonei alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità ai benefici incentivanti non rispettate. L’appellante, osserva la Corte, non specifica in che termini tali rilievi non corrispondano ai motivi indicati nella comunicazione di avvio del procedimento.

La censura relativa alla pretesa lacuna motivazionale viene ritenuta infondata anche sul piano del ragionamento processuale. L’appellante non contesta nel merito i rilievi e assume erroneamente che il giudice di primo grado abbia supplito all’assenza di motivazione attraverso l’esame delle difese del G.S.E. La dedotta realizzazione dei progetti nei termini indicati dall’istante, inoltre, non dimostra il rispetto delle condizioni per l’accesso agli incentivi.

Quanto alle doglianze articolate nella memoria di replica, il Consiglio di Stato ritiene che esse non valgano ad ampliare il thema decidendum, come delimitato dai due motivi di appello, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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