Spese compensate solo con gravi ragioni e sindacato sui minimi tariffari (Cass. civ. Sez. II n. 27606 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese processuali il giudice del merito esercita un potere discrezionale, sindacabile in cassazione solo per violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa. La compensazione, totale o parziale, presuppone la reciproca soccombenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate. Il controllo di legittimità non investe l’opportunità della compensazione né la quantificazione degli importi entro i limiti tabellari, ma resta fermo il rispetto dei minimi tariffari, divenuti inderogabili dopo il d.m. n. 37/2018. Solo l’aumento oltre i massimi richiede motivazione specifica.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione di un immobile parzialmente distrutto dal terremoto del 1887 e posseduto dal 1973. L’amministrazione resistette con domanda riconvenzionale di rilascio e risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Una sentenza parziale del 2004 rigettò l’usucapione, dichiarò l’acquisto dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c., ordinò il rilascio e la rimozione delle opere abusive; una successiva sentenza condannò il ricorrente al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

In appello la domanda risarcitoria fu dapprima rigettata operando una compensatio lucri cum damno con il valore dei miglioramenti. Questa Corte, con la sentenza n. 39917 del 2021, cassò la pronuncia: il diritto all’indennità per i miglioramenti ex art. 1150 c.c. presuppone un incremento attuale ed effettivo, escluso dal giudicato sulla rimozione delle opere. Il giudice del rinvio accolse la tesi del proprietario sull’assenza di prova di un danno concreto e compensò solo in parte le spese.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili perché coperti dal giudicato della precedente pronuncia. Il Collegio ribadisce il principio processuale secondo cui il possessore che voglia ottenere il rimborso delle riparazioni e l’indennità per i miglioramenti deve proporre domanda espressa ai sensi dell’art. 1150 c.c., a pena di inammissibilità, nella prima udienza di trattazione ex art. 183, quarto comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Sul quarto motivo, relativo alla compensazione e all’art. 92 c.p.c., la Corte rileva che la norma consente il provvedimento in presenza di reciproca soccombenza, valutata secondo il principio di causalità. Il controllo di legittimità è limitato all’accertamento che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa, restando insindacabile sia l’opportunità della compensazione sia la quantificazione entro i limiti tabellari, come affermato da Cass. Sez. U. n. 32061 del 2022 e da Cass. Sez. II n. 12697 del 2024.

Il richiamo alla sentenza n. 77 del 2018 della Consulta non incide, poiché essa riguarda l’ipotesi di difetto di reciproca soccombenza, estranea alla fattispecie. Nella specie la soccombenza reciproca è ammessa dallo stesso ricorrente: la censura sulla mancata esplicitazione delle ragioni e della frazione di compensazione risulta infondata.

Il quinto motivo, sulla liquidazione, è parimenti infondato. Entro l’intervallo tra minimo e massimo tabellare la determinazione spetta al giudice del merito. Solo la violazione dei minimi tariffari pone un problema, e la riduzione oltre il limite del 50% non è più ammessa dopo il d.m. n. 37/2018, che ha eliminato la formula “di regola” (in termini Cass. Sez. II n. 24993 del 2023). L’aumento oltre i massimi esige invece motivazione. I compensi liquidati rispettano infine gli intervalli e l’aumento irrilevante resta insindacabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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