Richiamo in servizio dal ruolo d’onore solo per evento traumatico specifico (Cons. Stato n. 9407 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del militare iscritto nel ruolo d’onore a permanere o essere richiamato in servizio, a domanda, ai sensi dell’art. 806 cod. ord. mil. presuppone la derivazione dell’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa da un evento traumatico verificatosi in servizio e per causa di servizio. Non integra tale requisito la patologia ricollegabile genericamente a causa o concausa di servizio: la malattia non è essa stessa trauma, essendo necessario un accadimento esterno, legato al servizio, connotato da immediatezza e violenta intensità lesiva. L’esposizione prolungata a nanoparticelle di metalli pesanti nel corso di missioni internazionali, con effetto lesivo non uno actu ma in un lasso apprezzabile di tempo, non costituisce evento traumatico. La valutazione dell’amministrazione in materia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o abnormità.
Il Fatto
Un colonnello dell’Esercito, ufficiale pilota di elicotteri, partecipò negli anni novanta a missioni internazionali nel teatro balcanico, riportando un grave quadro patologico da esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti. Il Ministero della difesa riconobbe la dipendenza da causa di servizio di numerose infermità, lo status di equiparato a vittima del dovere e l’iscrizione nel ruolo d’onore, con pensione privilegiata di prima categoria e superinvalidità.
Nel 2021 l’ufficiale chiese il richiamo in servizio con assegni fino ai limiti di età, invocando l’art. 806 cod. ord. mil. La commissione medica ospedaliera escluse la sussistenza di eventi traumatici determinanti un’invalidità pari o superiore all’80%, e l’amministrazione negò il richiamo. Il TAR Lazio respinse il ricorso; l’interessato appellò, contestando la qualificazione delle infermità e la valutazione della percentuale invalidante.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il sistema. L’art. 804 cod. ord. mil. prevede il richiamo degli iscritti nel ruolo d’onore solo in casi particolari, per incarichi compatibili con le condizioni fisiche e senza alcun automatismo. L’art. 806 cod. ord. mil. delinea invece un cerchio concentrico: riconosce un vero e proprio diritto, a domanda, ai decorati e a chi è stato iscritto nel ruolo in seguito a eventi traumatici che hanno determinato l’invalidità permanente pari o superiore all’80%. Fuori da questi requisiti opera la regola generale dell’art. 804.
Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 2590 del 2015 e Cons. Stato, sez. II, n. 1653 del 2022, il Collegio ribadisce che la sola dipendenza dell’infermità da causa di servizio non basta. Occorre un evento traumatico individuato, non la patologia insorta per concause di servizio.
Nel caso concreto il requisito manca. L’esposizione a nanoparticelle e microschegge non è riconducibile a un accadimento specifico, ma all’esposizione prolungata a detriti di esplosioni belliche, con effetto lesivo non uno actu e senza violenza intrinseca diretta e prontamente riconoscibile. Irrilevante è la deduzione sulla percepibilità microscopica del trauma: rileva l’immediata e rilevabile lesività dell’evento violento, non il modo in cui le conseguenze patologiche si sono generate.
Quanto al disturbo da stress post traumatico, la Corte esclude la contraddittorietà addotta dall’appellante. Il disturbo non deriva da uno specifico evento ad alta intensità lesiva, ma da un trauma psichico generato dalla lunga esposizione a fattori di forte impatto emotivo. La valutazione dell’invalidità è stata globale e non parcellizzabile; non vi è prova che la sola patologia psichica raggiunga l’80%, e il computo del danno morale non ridonda sull’invalidità lavorativa. Il verbale del 2007 fissava la misura massima tabellare ai fini dell’equo indennizzo, non un evento traumatico. I richiami annuali precedenti erano stati disposti ex art. 804, comma 2, e non fondano il diritto invocato.
La discrezionalità tecnica dell’amministrazione non palesa manifesta illogicità né travisamento. L’appello è respinto, con compensazione delle spese; la domanda risarcitoria cade per difetto del presupposto dell’illegittimità.
Nota della Redazione
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