Sanzione annullata e obbligo di sgravio in caso di ruolo unico (TAR Campania n. 5563 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, una volta passata in giudicato la sentenza che annulla in parte qua la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione, è tenuto all’annullamento in autotutela doveroso del ruolo che comprende l’importo illegittimo e allo sgravio delle somme non dovute. Il ruolo unico, formato senza distinzione tra sanzioni definitive e sanzioni annullate, è viziato nella misura in cui mantiene la pretesa caducata dal giudicato. Il preavviso di iscrizione ipotecaria che non distingue tra sanzione legittima e sanzione illegittima è illegittimo e va annullato, perché espone il patrimonio del contribuente a conseguenze pregiudizievoli. L’ente della riscossione, che pure è legittimato passivo per gli atti emessi, resta incolpevole quando la formazione del ruolo è devoluta all’ente impositore.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato due cartelle esattoriali emesse dall’agente della riscossione su un unico ruolo comunale, con le quali si intimava il pagamento di sanzioni pecuniarie per illeciti edilizi: la prima di euro 26.005,88, la seconda di euro 36.405,88. Il ricorrente assumeva la nullità delle cartelle per duplicazione della medesima pretesa, oltre all’estraneità alle opere abusive e all’indisponibilità del bene.

Con motivi aggiunti ha poi impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria, rilevando che la pretesa complessiva di euro 60.710,82 continuava a comprendere la sanzione già annullata in parte qua dal TAR con una precedente sentenza passata in giudicato, senza che il Comune avesse proceduto allo sgravio. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere le vicende già coperte da due giudicati; l’agente della riscossione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, devoluta la formazione del ruolo all’ente impositore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, al momento della proposizione del ricorso principale, non era concluso il contenzioso sull’impugnazione delle ordinanze di demolizione. L’assenza di istanza cautelare aveva consentito al Comune di formare un ruolo unico e di affidarlo all’agente della riscossione, che ha emesso le due cartelle. Le due sanzioni, però, hanno avuto sorte diversa: quella relativa a una delle ordinanze è stata annullata solo sul quantum con sentenza passata in giudicato, mentre l’altra è stata confermata.

Preso atto dei due giudicati, il Collegio dichiara il ricorso principale inammissibile per violazione del divieto di bis in idem, perché affronta le medesime questioni già risolte nel merito in via definitiva.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece accolto integralmente. Il preavviso di iscrizione ipotecaria riguarda una somma complessiva che continua a comprendere la sanzione annullata dal TAR. L’errore del Comune è consistito nel formare un ruolo unico e, soprattutto, nel non annullarlo in autotutela doverosa dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riduceva l’importo dovuto. Il Comune avrebbe dovuto procedere con ruoli separati, essendo una sanzione definitiva.

Quanto alla legittimazione passiva, l’agente della riscossione è sì legittimato, perché l’impugnazione riguarda atti da esso emessi, ma resta incolpevole: la formazione del ruolo è devoluta all’ente impositore. Il Comune dovrà pertanto procedere come da motivazione, sgravando gli importi che il ricorrente risulta aver pagato, come da documenti in atti, ed eventualmente imputandoli alla sanzione non annullata.

L’atto impugnato non distingue tra sanzione legittima e sanzione illegittima e le conseguenze sul patrimonio del ricorrente potrebbero essere gravi: da qui l’annullamento. Stante la soccombenza parziale, le spese sono compensate, con contributo unificato dei motivi aggiunti a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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