Annullamento RVC GSE illegittimo per controllo massivo e termini incongrui (Cons. Stato n. 1195 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di verificare e controllare i progetti ammessi agli incentivi dei certificati bianchi non consente di tramutare il controllo a campione in un accertamento massivo e generalizzato sull’intera attività dell’operatore economico. È illegittima la decadenza fondata sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta di rendicontazione, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il termine assegnato per l’integrazione documentale deve essere congruo, commisurato alla complessità della procedura e al numero dei clienti coinvolti. La motivazione dell’atto di autotutela deve rendere percepibili le ragioni del mancato recepimento delle osservazioni procedimentali. La domanda risarcitoria esige l’allegazione specifica dei fatti costitutivi e dell’evento dannoso già nell’atto introduttivo.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato quindici RVC standard, relative a interventi rendicontati tramite schede standardizzate ai sensi del D.M. 2012, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017. Il GSE approvava le richieste. In esito ai controlli, avviava il procedimento di annullamento d’ufficio delle quindici approvazioni, contestando la carenza della documentazione a corredo e l’inattendibilità di alcuni recapiti telefonici. Dopo una breve proroga, la società presentava ampie osservazioni, rappresentando di non aver potuto reperire documenti richiesti per la prima volta e non previsti dalla normativa allora vigente. Il Gestore disponeva comunque l’annullamento d’ufficio.
Il TAR Lazio rigettava il ricorso e compensava le spese, qualificando l’atto come espressione di un potere di verifica di natura doverosa ed esito vincolato. La società proponeva appello, riproponendo anche la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i più recenti arresti della sezione secondo cui è illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede e con il criterio di fiducia quale regola generale dell’attività amministrativa discrezionale (Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2026 n. 363/2026).
Muovendo dal raffronto tra il D.M. 28 dicembre 2012 e il D.M. 11 gennaio 2017, il Consiglio osserva che solo il secondo ha attribuito rilievo a profili formali e a mere incongruenze documentali; il decreto del 2012 richiede invece modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto che incidano sulla quantificazione o erogazione degli incentivi. Il decreto del 2017 è pertanto inapplicabile ratione temporis alle RVC anteriori.
La Corte ribadisce che i controlli, ai sensi dell’art. 14 della delibera EEN 9/11, devono svolgersi a campione, sulla singola richiesta e non sull’intera attività del soggetto istante, nel rispetto dei principi di proporzionalità, equità e contraddittorio. L’istante è tenuta a conservare soltanto la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione. Ne deriva che il GSE non può richiedere documenti privi di riscontro normativo né imporre una serie numericamente anomala di adempimenti.
Nel caso concreto, il GSE non ha tenuto conto delle osservazioni del 18 maggio 2018, che contenevano puntuale confutazione delle richieste e chiarimenti sui recapiti dei tecnici incaricati. Il Collegio ricorda che, pur non dovendosi confutare analiticamente ogni osservazione, la motivazione deve rendere percepibili le ragioni del mancato recepimento. È inoltre incongruo il termine prorogato di soli trenta giorni per reperire documentazione afferente a circa mille clienti: la fissazione dei termini viola il principio di adeguatezza e l’affidamento della parte.
L’appello è quindi accolto e il provvedimento caducato, con assorbimento degli ulteriori profili. La domanda risarcitoria è respinta per genericità: l’onere di allegazione dei fatti costitutivi e dell’evento dannoso va assolto nell’atto introduttivo, senza rinvio a documenti esterni, operando pienamente il principio dispositivo dell’art. 2697 c.c. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.