Revoca dei contributi per inadempimento successivo devoluta al giudice ordinario (Cons. Stato n. 1291 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca di contributi pubblici, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale di apprezzamento circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, ovvero quando procede ad annullamento d’ufficio per originari vizi di legittimità. Spetta invece al giudice ordinario la cognizione della revoca o della decadenza dal beneficio fondata sull’inadempimento di obblighi assunti dal privato e connessi all’esecuzione del programma di investimento, allorché il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge o da norme attuative e alla pubblica amministrazione resti demandato il solo compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti, senza margini di discrezionalità. Ai fini del riparto rileva la natura del potere concretamente esercitato, non le espressioni formali utilizzate negli atti.
Il Fatto
Una società beneficiaria di due contributi concessi dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, nell’ambito del Fondo Gorizia, ha impugnato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia le deliberazioni con cui l’ente aveva revocato i finanziamenti. La revoca si fondava sull’accertamento che l’impresa, al momento dell’erogazione, non aveva la sede operativa nella provincia di Gorizia, come imposto dal Regolamento del Fondo, dal Bando e dalla Convenzione di sovvenzione.
Il ricorso introduttivo lamentava che la revoca si basasse su una pretesa carenza originaria dei requisiti di ammissione, già positivamente valutati in istruttoria, e che dunque occorresse un annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, con i relativi termini perentori. Il TAR, accogliendo l’eccezione dell’ente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. La società ha proposto appello ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama i principi consolidati elaborati dalle Sezioni Unite (tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 21549 del 2017, n. 4359 del 2018, n. 16960 del 2018, n. 18241 del 2018, n. 30418 del 2018, n. 3166 del 2019) e recepiti dalla Sezione (Cons. Stato n. 6065 del 2024 e n. 1202 del 2026). Durante la fase procedimentale che precede l’attribuzione del beneficio il privato è titolare di un interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo; lo stesso vale per la revoca fondata su una nuova ponderazione di opportunità e per l’annullamento per originari vizi di legittimità.
Dopo l’adozione del provvedimento ampliativo sorge invece un diritto soggettivo: quando si lamenti la mancata attuazione del provvedimento o si contesti la decadenza per inosservanza degli obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
La Corte ritiene che nel caso concreto gli atti impugnati non attengano alla fase di ammissione ai benefici. Il Bando consentiva l’accesso anche a imprese non ancora iscritte alla CCIAA o non ancora operative a Gorizia. La contestazione riguarda invece la successiva fase di esecuzione del rapporto, in particolare l’obbligo di avere la sede operativa a Gorizia almeno al momento dell’erogazione. Il potere esercitato si fonda sull’art. 10 della Convenzione, che prevede la revoca in caso di inosservanza degli impegni ivi previsti.
Poiché il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e dalle norme attuative, e all’amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’esistenza dei presupposti (Cass. Sez. Un. n. 19160 del 2023, n. 19966 del 2023, n. 9816 del 2023), non è configurabile alcun margine di discrezionalità. Si è verificata un’ipotesi di decadenza riconducibile all’inadempimento di un obbligo connesso all’esecuzione del programma, con conseguente emersione di una situazione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario. Irrilevanti sono le espressioni formali non coerenti usate negli atti, dovendosi guardare alla natura del potere concretamente esercitato.
L’appello è pertanto rigettato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande ove il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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