Sala giochi, subingresso non richiesto e difetto di avviso non invalidante (Cons. Stato n. 3793 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nuovo titolare o gestore di una sala pubblica da gioco, subentrato nella proprietà o nella gestione dell’attività, non acquista automaticamente le licenze del dante causa: è tenuto a presentare istanza di subingresso ai sensi dell’art. 5, comma 6, del regolamento comunale sui giochi leciti. La cessione di azienda e la dichiarazione del precedente affittuario non valgono come titolo autorizzatorio in favore del cessionario. L’omissione dell’avviso di avvio del procedimento e la mancata indicazione degli elementi dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990 integrano un vizio non invalidante quando l’amministrazione dimostra in giudizio che, per la carenza del titolo abilitativo, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Il Comune ha ordinato alla titolare di un esercizio l’cessazione dell’attività di sala pubblica da gioco e la rimozione degli apparecchi, rilevando l’assenza della licenza di cui all’art. 86 T.U.P.S., la distanza inferiore a trecento metri da una caserma e la collocazione in area interdetta all’apertura di sale giochi. L’interessata ha impugnato l’ordinanza insieme agli atti presupposti, individuati nella delibera consiliare e nel regolamento giochi con essa approvato. Il TAR Liguria ha rigettato il ricorso.

La sentenza di primo grado ha valorizzato la doppia motivazione del provvedimento e ha escluso che il suo contenuto potesse essere diverso: la ricorrente non era titolare delle licenze prescritte dagli artt. 86 e 88 del r.d. n. 773 del 1931 né di quella per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7. La cessione di azienda, per il Tribunale, non aveva trasferito automaticamente le licenze del cedente.

L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che l’interlocuzione era stata svolta dalla Polizia in un procedimento diverso e che il provvedimento comunale era stato adottato il giorno successivo al verbale di contestazione. Ha inoltre riproposto i motivi sul difetto di motivazione e di istruttoria in ordine all’individuazione dei luoghi sensibili.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato corregge sul punto la motivazione del giudice di primo grado. Il provvedimento aveva espressamente affermato di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che il contenuto non potesse essere diverso. La nota con cui il Comando di Polizia Locale aveva comunicato l’accertamento degli apparecchi non equivale alla comunicazione di avvio: questa deve contenere tutti gli elementi dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990, dall’amministrazione competente alle modalità di accesso agli atti.

Il vizio, tuttavia, non conduce all’annullamento. Il Collegio applica l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990 e ritiene provato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La verifica si sposta sul titolo abilitativo e sulla sua effettiva titolarità in capo all’appellante.

Il percorso argomentativo si snoda sul regolamento comunale approvato con la delibera consiliare. L’art. 5, comma 6, impone al nuovo titolare o gestore di presentare istanza di subingresso in caso di trasferimento di proprietà o di gestione. Il comma 5 richiede una nuova istanza in caso di variazione del numero o della tipologia degli apparecchi. L’art. 6, sul rinnovo dell’autorizzazione scaduta, non esonera dall’onere: si limita a collegarsi all’art. 5, comma 7, prevedendo che l’autorizzazione per subingresso abbia la stessa validità temporale di quella originaria.

Da qui la conseguenza: l’equivalenza temporale tra autorizzazione originaria e sostitutiva non dispensa il subentrante dall’onere di chiedere il subingresso. La dichiarazione del precedente affittuario non vale come autorizzazione in favore dell’appellante. L’istanza di subingresso non è mai stata presentata, circostanza pacificamente ammessa e, anzi, esclusa nella sua doverosità dalle difese dell’appellante.

Il Collegio dichiara irrilevante la circostanza che gli apparecchi fossero detenuti anche da altro soggetto, che avrebbe potuto presentare l’istanza. L’appello è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune, mentre sono compensate verso l’altra amministrazione, costituitasi senza svolgere attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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