Sospensione della licenza di caccia non può durare quanto la licenza (TAR Calabria n. 1176 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione delle autorizzazioni di polizia è provvedimento di natura cautelare, caratterizzato da una delimitazione temporale certa e funzionale a fronteggiare situazioni temporanee, delle quali l’amministrazione deve dar conto con adeguata motivazione. Sebbene l’art. 10 R.D. n. 773/1931 non preveda alcun termine di durata, il precetto va interpretato in aderenza all’art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/1990, che circoscrive la sospensione al tempo strettamente necessario e comunque entro i termini dell’art. 21-nonies. Ove la sospensione del titolo abilitativo sia disposta per una durata pari all’efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di revoca e ne esige i presupposti. Il giudice non può riqualificare l’atto, perché invaderebbe poteri amministrativi non esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da quarantacinque anni della licenza di porto di fucile per uso caccia, l’ultima rilasciata con scadenza quinquennale, impugna il decreto con cui il Questore di Crotone ha disposto la sospensione del titolo. La misura è stata adottata sull’assunto di un decadimento delle condizioni di affidabilità, essendo il ricorrente sottoposto a indagine per concorso in traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture e corruzione elettorale.

La sospensione è stata disposta “per la durata della validità del titolo”, cioè per l’intero quinquennio. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 10, 11 e 43 R.D. n. 773/1931, degli artt. 21-quater e 21-nonies L. n. 241/1990, eccesso di potere e vizi procedimentali. L’amministrazione resiste. La tutela interinale è stata respinta per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per la censura, ritenuta assorbente, relativa alla durata del provvedimento di sospensione. Il punto di partenza è la qualificazione dell’istituto: la sospensione dell’autorizzazione è misura cautelare, e come tale postula una delimitazione temporale certa, proporzionata alla situazione temporanea che intende fronteggiare.

L’art. 10 R.D. n. 773/1931 consente revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso, senza indicare termini. Per il Tribunale il precetto va letto in coerenza con l’art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/1990, che ancora la sospensione degli effetti al tempo strettamente necessario a soddisfare l’interesse pubblico e comunque entro i termini dell’art. 21-nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 1266 del 2018, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1346 del 2022 e T.A.R. Valle d’Aosta n. 10 del 2020.

Da qui la conseguenza decisiva: una sospensione commisurata all’efficacia quinquennale della licenza di caccia equivale, nella sostanza, a una revoca dell’autorizzazione. La revoca esige presupposti fattuali e giuridici di diverso tenore e una distinta valutazione dell’amministrazione, che nel caso concreto non è stata compiuta.

Il Tribunale respinge l’obiezione della difesa erariale, secondo cui il giudice potrebbe attribuire all’atto una diversa qualificazione giuridica. Una simile operazione involgerebbe poteri amministrativi non ancora esercitati e si porrebbe in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., proiezione del principio di separazione dei poteri.

Il provvedimento è dunque annullato, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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