Decadenza portuale e soglie di contaminazione secondo l’uso effettivo dell’area (Cons. Stato n. 3794 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dalla concessione demaniale marittima per inquinamento del sito, l’individuazione delle soglie di contaminazione applicabili, tra quelle per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e quelle per i siti ad uso commerciale e industriale, va operata avendo riguardo all’uso effettivo dell’area, purché regolarmente assentito dalla competente autorità amministrativa e dunque legittimo, e non alla sola destinazione impressa dallo strumento urbanistico generale o dai piani di settore. L’applicazione di parametri tabellari non coerenti con la reale destinazione produttiva dell’area rende illogica la valutazione amministrativa posta a base del provvedimento. Nel processo amministrativo, la manifestazione di un interesse risarcitorio da parte del ricorrente paralizza automaticamente una pronuncia in rito di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Una società era concessionaria di un’area demaniale marittima nel porto di Vibo Valentia Marina, di estensione pari a circa 3.780 mq, affidatale per mantenere un cantiere navale in forza di licenza quadriennale rilasciata dalla locale Capitaneria di porto nel 2021.

Con decreto presidenziale del 2024 l’Autorità di Sistema Portuale dichiarava la decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav., contestando irregolarità di natura ambientale — superamento dei limiti tabellari per cadmio, piombo e idrocarburi pesanti — e un pregresso infortunio verificatosi all’interno di una botola di un’unità da traffico. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Calabria, che accoglieva il ricorso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità portuale proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, per essere nelle more scaduto il quadriennio di durata della concessione. Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione: la società ha manifestato il proprio interesse risarcitorio, che secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2022 svolge funzione automaticamente paralizzante di una pronuncia in rito ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, gli appellanti sostenevano che l’area, tipizzata dal piano regolatore portuale come destinata alla riparazione e all’allestimento navale, dovesse ricondursi ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, con applicazione della colonna A della tabella dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006. La Corte ritiene invece illogico applicare valori riferiti ad aree residenziali o a verde pubblico rispetto ad un’attività produttiva quale la cantieristica.

Il passaggio centrale chiarisce che la tabella del codice ambientale, nel distinguere tra siti ad uso commerciale e industriale e siti destinati a verde o residenza, va riferita all’uso effettivo, purché regolarmente assentito e dunque legittimo. Un eventuale contrasto tra uso assentito e previsioni pianificatorie avrebbe potuto rilevare, ma la destinazione dell’area alle attività di riparazione, manutenzione, trasformazione, allestimento navale e rimessaggio la colloca in ambito industriale o commerciale, non residenziale.

La Corte respinge quindi l’appello e conferma la sentenza di primo grado, condannando in solido le amministrazioni appellanti alle spese di causa, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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