Sostegno scolastico e fabbisogno effettivo del minore con disabilità grave (TAR Campania n. 1341 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il numero di ore di sostegno dovuto all’alunno con disabilità grave va determinato sul fabbisogno effettivo dello stesso, quale emerge dal PEI e dagli atti istruttori disponibili, e può giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola. Non possono essere opposte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica. L’amministrazione che correli l’attribuzione delle ore a un criterio astratto e rigido, incentrato sulla tipologia di scuola e sull’organico di diritto, incorre in eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. L’annullamento del provvedimento impone all’amministrazione di rideterminarsi entro il termine fissato dal giudice, con effetto conformativo.
Il Fatto
I genitori di un minore con spettro autistico, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e destinatario di indennità di accompagnamento, hanno impugnato la nota con cui il dirigente scolastico dell’istituto frequentato dal figlio ha assegnato, per l’a.s. 2025/2026, 22 ore settimanali di sostegno, in luogo delle 29 ore indicate nella verifica finale del PEI dell’anno precedente e nella proposta del GLO del 4 giugno 2025.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto, l’accertamento del diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno per almeno 29 ore settimanali e la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno non patrimoniale. Con decreto presidenziale del 30 settembre 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare monocratica, ordinando al dirigente il riesame del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato il decreto presidenziale e definito nel merito la domanda annullatoria ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Il vizio centrale risiede nell’eccesso di potere: l’amministrazione ha motivato l’assegnazione delle ore sulla sola considerazione dell’organico di diritto, senza tenere conto del fabbisogno effettivo del minore.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica. La motivazione standardizzata, calibrata sulla tipologia di scuola e sulle esigenze di contenimento della spesa, contrasta con tale principio.
Il Collegio osserva che il PEI è l’unico atto collegiale, adottato da organo specializzato, idoneo a determinare il fabbisogno di sostegno. Anche qualora il termine per la sua adozione sia scaduto, l’amministrazione avrebbe dovuto fondare le proprie valutazioni sugli atti istruttori disponibili: il PEI dell’anno precedente, le certificazioni mediche attestanti la disabilità grave, l’assenza di indici di miglioramento e l’età del minore, rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
La nota impugnata è stata pertanto annullata, con obbligo per l’amministrazione di conformarsi ai principi enunciati entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata invece rinviata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, non essendo ancora conoscibile se e quando la sentenza sarà ottemperata.
Le spese di lite sono state poste a carico delle amministrazioni scolastiche, in solido, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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