Riparazione per ingiusta detenzione e condotta ostativa nel contesto criminoso (Cass. pen. Sez. 4 n. 19075 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve valutare ex ante, con iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, se la condotta dell’interessato abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. non si identifica con la colpa penale e non richiede una classificazione prestabilita delle condotte ostative. Rileva la loro riconducibilità al criterio della prevedibilità ex ante, secondo il parametro della comune esperienza, anche quando il contesto criminoso di inserimento non coincida con il reato per il quale è stata disposta la custodia, purché gli elementi valorizzati non siano stati superati dall’epilogo assolutorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’istanza di indennizzo presentata da un soggetto, cittadino uruguaiano, che aveva subito una detenzione preventiva di circa sei anni in relazione al reato di omicidio, oltre a detenzione e porto illegali di armi, per fatti risalenti al 1990. Dopo una condanna definitiva in contumacia e la successiva estradizione, l’interessato aveva ottenuto la restituzione nei termini per proporre appello. All’esito del giudizio di rinvio, disposta la rinnovazione dell’istruttoria, il giudice d’appello lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.
La Corte della riparazione aveva tuttavia ravvisato un comportamento dell’interessato causalmente collegato alla detenzione, valorizzando il suo stabile inserimento in un contesto criminoso connotato dalla disponibilità di armi e dallo sfruttamento della prostituzione, nell’ambito del quale era maturato l’omicidio. Avverso tale ordinanza l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine al nesso eziologico e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha precisato che, nella specie, si versava in ipotesi di ingiustizia sostanziale ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non constando l’annullamento del titolo cautelare né una decisione irrevocabile che avesse escluso la sussistenza originaria dei gravi indizi. Tale qualificazione ha privato di rilievo le doglianze difensive sull’insussistenza ab origine dei gravi indizi di colpevolezza.
La Corte ha richiamato i principi consolidati delle Sezioni Unite, secondo cui l’indennizzo per ingiusta detenzione non è configurabile quando l’interessato abbia tenuto una condotta che abbia costituito prevedibile ragione dell’adozione della misura restrittiva. Ha inoltre evidenziato che la colpa grave rilevante ai fini in esame ha carattere generale e uno spettro operativo più ampio, direttamente collegato alla natura solidaristica dell’istituto e al rischio di essere cautelati.
Quanto al merito, la Corte ha escluso il difetto di correlazione eziologica dedotto dalla difesa. La Corte territoriale non aveva valorizzato il mero coinvolgimento nell’attività di sfruttamento della prostituzione, reato non contestato nel procedimento, ma lo specifico contesto criminoso nel quale l’interessato aveva scelto di muoversi, caratterizzato dalla disponibilità di armi e da cointeressenze illecite. Tale contesto, analiticamente descritto, era tale da rendere prevedibile il coinvolgimento in fatti di sangue, con conseguente incidenza causale sulla determinazione cautelare.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, ritenendo la decisione impugnata giuridicamente corretta e le doglianze difensive prive di consistenza. Ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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