Salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico e onere probatorio dei requisiti (TAR Abruzzo n. 35 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 costituisce eccezione alla regola generale della gestione unica d’ambito e presuppone la contestuale sussistenza di tutti i requisiti ivi previsti: approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate, sorgenti in parchi o aree naturali protette o in siti qualificati come beni paesaggistici, utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L’accertamento di tali requisiti è attribuito all’ente di governo d’ambito territorialmente competente, che non dispone di alcuna competenza autorizzatoria in materia di scarichi. L’assenza di una valida autorizzazione allo scarico impedisce di ritenere comprovata la tutela del corpo idrico, non essendo configurabile alcun silenzio assenso in caso di ritardo regionale nel rilascio o nel rinnovo. Il rispetto dei criteri di regolazione ARERA e la corretta misurazione dei consumi costituiscono parametri necessari per verificare l’efficienza della gestione.

Il Fatto

Il Comune ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera n. 21 del 30 giugno 2022 con cui l’ERSI aveva dichiarato concluso con esito negativo il procedimento di riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato, nonché della successiva comunicazione del 14 settembre 2022 e del parere ministeriale prot. n. 7069 del 18 aprile 2016. Il Comune assumeva di possedere tutti i requisiti richiesti dalla lett. b) del comma 2-bis dell’art. 147 e censurava il diniego per illegittimo mancato riconoscimento delle condizioni di salvaguardia.

All’esito dell’istruttoria sulla documentazione trasmessa, l’Ente di governo d’ambito aveva invece rilevato l’insussistenza dei presupposti, con particolare riferimento all’utilizzo efficiente della risorsa e alla tutela del corpo idrico. Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza pubblica, è stato respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la disciplina della salvaguardia evidenziando come le gestioni comunali possano essere mantenute solo in presenza contestuale di tutti gli elementi indicati dalla norma, il cui accertamento è espressamente posto a carico dell’ente di governo d’ambito territorialmente competente. La verifica non può quindi fondarsi sulle sole affermazioni di parte ricorrente.

Quanto alla tutela del corpo idrico, il Tribunale ha ritenuto che l’autorizzazione allo scarico costituisca elemento minimo sufficiente della verifica, poiché è in quella sede che l’autorità competente controlla la conformità dello scarico ai limiti di emissione e la protezione del corpo idrico recettore. Uno scarico non regolarmente autorizzato resta non controllato e l’ente d’ambito, privo di competenza autorizzatoria, non potrebbe accertarne il presupposto. Il ritardo regionale nel rilascio o nel rinnovo non vale a sorreggere la richiesta, non trattandosi di procedimento che possa chiudersi con silenzio assenso.

Il Collegio ha poi condiviso la prospettazione della difesa erariale secondo cui la mera adesione alla convergenza tariffaria, senza prova del conseguimento degli obiettivi imposti dall’ARERA e senza la documentazione prescritta, non consente di verificare lo stato effettivo di tutela. Solo l’applicazione degli strumenti regolatori dell’Autorità nazionale permette di valutare, attraverso standard predefiniti, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Comune, per sua stessa ammissione, non aveva completato la predisposizione dei registri e della documentazione tecnica.

Analogamente, il superamento della soglia delle perdite e la sola parziale installazione dei contatori hanno inciso negativamente sulla verifica, poiché l’assenza di misurazione dei consumi rende la tariffazione meramente forfettaria. La gestione salvaguardata deve costituire una vera e propria eccellenza, tale da giustificare la deroga alla gestione unica.

Le censure introdotte con la memoria conclusionale non notificata sono state dichiarate tardive e comunque infondate. Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altri Comuni, il Collegio ha richiamato il principio per cui il vizio di eccesso di potere non può essere invocato per ottenere l’estensione in proprio favore di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 4867 del 2014. Il ricorso è stato respinto, con condanna del Comune alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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