Esecuzione decreto ingiuntivo non opposto e penalità di mora contro amministrazione inadempiente (TAR Lazio n. 36 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per conseguire l’attuazione di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo, che definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato. L’esecuzione presuppone che il titolo sia divenuto definitivo e che il creditore abbia atteso i centoventi giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prima di procedere. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e, se stabilita nella misura degli interessi legali, non può reputarsi manifestamente iniqua per espressa previsione dell’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Il Fatto

Una società creditrice ha adito il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone, non opposto, munito di formula esecutiva e notificato al Comune debitore. Il titolo ingiungeva all’ente il pagamento di una somma superiore a quarantamila euro, oltre interessi e spese della procedura.

La società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora per ogni ulteriore ritardo. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del titolo posto a fondamento del ricorso. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, il Tribunale afferma che il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, perché definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato.

Il percorso argomentativo individua due condizioni di ammissibilità. La prima è che il decreto ingiuntivo sia effettivamente divenuto definitivo. La seconda è che il creditore abbia rispettato il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 alle amministrazioni per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

Superata la verifica sull’ammissibilità, il Tribunale esamina la domanda di penalità di mora. Richiama l’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, che ha integrato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può reputarsi manifestamente iniqua quando è stabilita nella misura degli interessi legali.

Su questa base il Collegio accoglie la domanda e condanna l’amministrazione debitrice al pagamento di una somma pari agli interessi legali sul capitale dovuto, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della pronuncia. La somma va commisurata al periodo di inadempimento, proporzionando gli interessi calcolati su base annua alla durata effettiva del ritardo.

Il Tribunale fissa poi il termine per l’ottemperanza, dispone la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, condanna il Comune alle spese e ordina la trasmissione di copia della sentenza alla Corte dei Conti per le valutazioni sulla eventuale responsabilità amministrativa dei funzionari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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