Quote latte: prescrizione, giudicato e sorte dell’intimazione derivata da cartella annullata (TAR Lombardia n. 34 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare sul latte, la prescrizione del credito è decennale e va computata tenendo conto dei periodi di sospensione legale previsti dall’art. 8 quinquies, comma 10, L. 33/09 e dall’art. 68 D.L. n. 18/20. Il termine resta interrotto dalla notificazione degli atti pregressi, dalla resistenza in giudizio dell’Amministrazione ex art. 2945 c.c. e dalle intimazioni ex art. 8 quinquies, comma 1, L. 33/09, cui segua richiesta di rateizzazione implicante riconoscimento del debito. L’intimazione di pagamento che si fondi su una cartella annullata in sede giurisdizionale è illegittima ed è annullata, finché l’atto presupposto non sia stato rimosso in autotutela. Le censure che rimettono in discussione gli originari atti di accertamento del prelievo sono inammissibili se coperte da giudicato. La nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non elencato non è pronunciabile quando l’atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Il Fatto
Una società agricola, produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna davanti al TAR Lombardia due intimazioni di pagamento notificate da ADER in data successiva al 14.10.2021, per importi riferiti alle annate 2000/01, 2001/02 e, secondo la prospettazione della ricorrente, 2007/08. L’impugnazione è estesa all’atto di pignoramento presso terzi.
La ricorrente deduce l’inesistenza dell’atto presupposto, la prescrizione dei crediti, l’illegittimità della normativa nazionale sul prelievo, l’incertezza sui dati di produzione, il mancato computo dei recuperi sugli aiuti PAC, il difetto di motivazione sugli interessi e la nullità della notifica. AGEA si costituisce e, in corso di causa, chiarisce che l’intimazione riferita all’anno “2007” riguarda in realtà la campagna 2006/07.
La Motivazione della Corte
Sull’intimazione relativa alle annate 2000/01 e 2001/02 il Collegio rileva che la cartella presupposta è stata annullata con sentenza n. 401 del 27 maggio 2020 del medesimo TAR, passata in giudicato. AGEA ha annunciato lo “scarico” della cartella e il ricalcolo, ma il ricalcolo non è ultimato e l’intimazione non è stata annullata in autotutela. Di qui l’accoglimento e l’annullamento dell’atto.
Sulla seconda intimazione, il TAR chiarisce preliminarmente che l’ambiguo riferimento all’anno “2007” individua l’annata 2006/07, non la 2007/08, e che il riferimento al solo anno di iscrizione a ruolo dipende dalla prassi regionale. Le censure di merito sulla quantificazione del prelievo sono inammissibili, perché coperte dal giudicato formatosi con la sentenza del TAR n. 5300 del 14 maggio 2018.
Restano le censure per vizi propri, tutte infondate. La prescrizione è decennale e il termine è stato interrotto dagli atti pregressi, dalla resistenza in giudizio e dalle richieste di rateizzazione, implicanti riconoscimento del debito; vanno computati i periodi di sospensione legale. Generiche sono le doglianze sui recuperi PAC e sui criteri di computo degli interessi, calcolati secondo criteri legali e non contraddetti da una diversa quantificazione.
Quanto alla nullità della notifica da indirizzo PEC non elencato, il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 4627 del 10 novembre 2020: alla luce dell’art. 156, comma 3, c.p.c., la nullità non è pronunciabile se l’atto ha raggiunto lo scopo, tanto più quando l’atto sia stato direttamente impugnato. Il ricorso è quindi accolto in parte, in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto; le spese sono compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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