Salvaguardia gestioni idriche autonome solo con previo consenso dell’ambito (TAR Abruzzo n. 37 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvaguardia delle gestioni autonome del servizio idrico integrato nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, prevista dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, opera esclusivamente per le gestioni già istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148, ossia per quelle che abbiano ottenuto il previo consenso dell’ente di governo d’ambito. La norma è derogatoria ed eccezionale rispetto al principio di unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali e va interpretata in modo rigoroso e restrittivo. L’ente di governo d’ambito, nel verificare la salvaguardia, svolge un’attività meramente ricognitiva dell’avvenuto consenso, non una nuova valutazione discrezionale. Quanto alla lett. b), i requisiti ivi previsti devono sussistere contestualmente e il loro accertamento è posto a carico dell’ente di governo d’ambito.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, situato in zona montana e con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, gestiva direttamente il servizio idrico integrato. Con delibera del 30 giugno 2022 l’ERSI dichiarava concluso con esito negativo il procedimento di riconoscimento della gestione autonoma, rilevando l’insussistenza dei presupposti di salvaguardia.
Il Comune impugnava la delibera, il parere ministeriale prot. n. 7069 del 18 aprile 2016 e la successiva comunicazione del 14 settembre 2022, deducendo la violazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a) e b) e dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, oltre al difetto di motivazione e di istruttoria. La controversia arrivava alla decisione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. La prima formulazione dell’art. 148, comma 5 Consentiva ai piccoli Comuni montani la gestione diretta o tramite società pubblica controllata. Il testo novellato dal d.lgs. n. 4/2008 richiese invece la gestione dell’intero servizio integrato e il previo consenso dell’Autorità d’ambito. Seguiva l’abrogazione dell’art. 148 a decorrere dal 31 dicembre 2012.
Il d.l. n. 133/2014 ha riaffermato il principio di unicità della gestione, introducendo la clausola di salvezza del comma 2-bis. Il Collegio valorizza le parole “esistenti” e “già istituite”: per restare legittimamente autonome, le gestioni devono essere ufficialmente riconosciute mediante il consenso dell’ente di governo dell’ambito. La deroga risponde a esigenze di economicità ed efficienza, rimesse alla valutazione dell’ente competente, come già precisato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 16 del 29 marzo 2011.
Ne deriva il rigetto del primo motivo. La norma derogatoria va interpretata restrittivamente: un’interpretazione estensiva vanificherebbe il principio di unicità. L’ERSI non ha compiuto alcuna nuova valutazione, ma solo un’attività ricognitiva dell’assenza del consenso, con conseguente infondatezza della censura di difetto di motivazione. Il richiamo alla Corte cost. n. 65 del 2019 è inconferente, perché riferito a una diversa disposizione regionale sarda. Inapplicabile è anche il meccanismo dell’art. 17-bis l. n. 241/1990.
Quanto alla lett. b), l’istruttoria ha evidenziato carenze plurime: mancanza dell’autorizzazione allo scarico del depuratore, assenza di autorizzazione al prelievo, mancato rispetto degli standard ARERA e perdite di rete pari al 30%, oltre la soglia del 20%. La gestione salvaguardata deve costituire una vera eccellenza. Le censure introdotte con la memoria conclusionale non notificata sono tardive e comunque infondate; la disparità di trattamento non è invocabile per rivendicare l’estensione di un trattamento illegittimo, secondo Cons. Stato, sez. VI, n. 4867 del 2014. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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