Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio amministrativo (TAR Sardegna n. 619 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto dopo la notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha adottato un provvedimento satisfattivo delle ragioni del ricorrente. La spontanea rimozione dell’atto, se vale a giustificare una positiva valutazione del comportamento processuale dell’Amministrazione ai fini della quantificazione della condanna, non può di per sé, in mancanza di un espresso accordo tra le parti, escludere la condanna alle spese di lite. Tale condanna può essere fondata sul principio della soccombenza virtuale, atteso che l’atto di autotutela è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, di per sé non satisfattivo di un risultato che sarebbe stato comunque raggiunto.
Il Fatto
La società ricorrente, in proprio e quale mandataria di un’ATI, impugnava dinanzi al TAR Sardegna la determina del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese che rigettava la sua domanda di sostegno relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 8, SottoMisura 8.3, annualità 2019. Il ricorso era notificato il 25 luglio 2025 e depositato il 29 luglio successivo.
In data successiva alla notificazione del ricorso, l’Agenzia Argea, con determinazione dell’8 agosto 2025, annullava in autotutela la determina impugnata, rimuovendo l’atto lesivo. La ricorrente, con memoria depositata il 13 febbraio 2026, chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare ARGEA alla refusione delle spese di lite e del contributo unificato. La difesa di ARGEA, pur concordando sulla cessazione, insisteva per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’accordo delle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La rimozione dell’atto in autotutela, infatti, ha integrato un provvedimento satisfattivo delle ragioni della ricorrente, rendendo inutile la decisione nel merito.
Quanto alle spese, il Tribunale accoglie la richiesta di condanna dell’Agenzia, fondata sul principio della soccombenza virtuale. Secondo il Collegio, la spontanea rimozione dell’atto impugnato — pur evitando l’accertamento giudiziale dell’illegittimità — non è di per sé idonea, in assenza di un accordo tra le parti, a escludere la rifusione delle spese in favore del ricorrente vittorioso.
Il Tribunale respinge l’eccezione di ARGEA secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato raggiunto anche senza il ricorso. Tale affermazione, infatti, è priva di riscontro: l’autotutela è intervenuta l’8 agosto 2025, dopo la notifica e il deposito del ricorso, proposto peraltro in prossimità della scadenza del termine di impugnazione. La sequenza temporale degli eventi dimostra che l’attivazione giurisdizionale ha preceduto e verosimilmente sollecitato la rimozione dell’atto.
La condanna alle spese, pur accolta, è quantificata in misura ridotta — euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato — in considerazione del corretto comportamento processuale dell’Agenzia e della serialità dei giudizi aventi ad oggetto analoghe questioni.
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Nota della Redazione
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