Sanatoria ex art. 36 elude il giudicato che impone l’art. 38 (Cons. Stato n. 8593 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza margini di discrezionalità quanto all’an e al quando, residuando il solo quomodo. Il giudicato di annullamento di un titolo edilizio per vizio sostanziale esclude che l’abuso possa essere regolarizzato mediante l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la doppia conformità. L’effetto conformativo della sentenza impone il diverso paradigma dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e preclude ogni recupero dell’assetto urbanistico dichiarato decaduto. È nullo per elusione del giudicato il provvedimento che, formalmente esecutivo, ne aggiri in sostanza le prescrizioni.
Il Fatto
Un compendio immobiliare adibito a cantiere nautico era stato interessato da un procedimento sanzionatorio per opere abusive. Per regolarizzare la situazione il Comune approvava una convenzione urbanistica attuativa del PIRUEA e rilasciava un permesso di costruire. Il titolo e l’atto presupposto venivano annullati dal TAR per il Veneto, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, che accertava la decadenza dello strumento urbanistico e la natura sostanziale dei vizi.
Dopo il giudicato il Comune avviava il procedimento ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, accertando la possibilità di restituzione in pristino e notificando l’ordinanza di demolizione. Su istanza della società proprietaria, il Comune ammetteva poi una sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, conclusa con determinazione favorevole della conferenza di servizi. La società confinante proponeva ricorso per ottemperanza, dolendosi della violazione e dell’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire della ricorrente. La società mantiene sede e attività di rimessaggio in area limitrofa, in forza di un contratto di comodato che integra lo stabile collegamento richiesto dal criterio della vicinitas, come qualificata da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 22 del 2021. L’interesse al giudizio di ottemperanza è il prolungamento dell’interesse che ha retto il giudizio di cognizione, secondo il principio di Cons. Stato, Sez. III, n. 8171 del 2024.
Nel merito, il giudice dell’ottemperanza deve perimetrare l’esatto contenuto della sentenza da eseguire, verificando gli effetti ripristinatori e quelli conformativi. L’inottemperanza non si esaurisce nell’inerzia totale, ma comprende i comportamenti solo formalmente esecutivi che in sostanza eludono il giudicato.
La sentenza da eseguire aveva accertato che l’annullamento dei titoli era avvenuto per vizio sostanziale, con esclusione della possibilità di ricorrere all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. L’unica via di sanatoria era dunque quella dell’art. 38, non già quella dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la doppia conformità e riguarda i soli abusi formali, come chiarito da Corte cost. n. 42 del 2023.
L’istanza di sanatoria riproponeva le stesse questioni di pretesa ultrattività della disciplina decaduta, già escluse dal giudicato e dalla pronuncia che aveva dichiarato inammissibile la revocazione. L’istruttoria comunale, pur formalmente diretta alla verifica di conformità, costituisce in realtà un tentativo di eliminare i vizi sostanziali del titolo annullato: un aggiramento del giudicato.
Ne deriva la nullità degli atti impugnati per elusione del giudicato, estesa anche all’ordinanza conseguente sui profili sanzionatori. Restano assorbite le censure subordinate di annullamento. La domanda risarcitoria è respinta perché generica e priva di allegazione probatoria sull’an e sul quantum. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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