Associazioni di categoria senza legittimazione contro clausole inclusive del bando (TAR Sicilia n. 2546 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure concorsuali per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, le clausole dell’avviso di selezione che non abbiano portata escludente possono essere impugnate solo unitamente al provvedimento lesivo e unicamente da chi abbia presentato la domanda di partecipazione. Un’associazione di categoria non è titolare di una legittimazione straordinaria a ricorrere a tutela degli interessi dell’intera categoria rappresentata, salvo che una specifica disposizione di legge o di regolamento le assegni una posizione partecipativa nel procedimento. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso una clausola c.d. inclusiva, che amplia la platea dei partecipanti e non incide negativamente sulla posizione del ricorrente. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, quando la selezione abbia natura comparativa e si concluda con una graduatoria di merito.

Il Fatto

Un’associazione di categoria impugna l’avviso pubblico con cui l’A.S.P. di Siracusa ha indetto una selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di distinte graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale, categoria D. La ricorrente chiede l’annullamento dell’atto nella parte in cui ammette alla selezione anche i possessori del diploma di laurea in scienze dell’educazione e della formazione della classe L/19, oltre ai laureati in educazione professionale della classe SNT/2.

Secondo la prospettazione attorea, l’apertura ai laureati L/19 violerebbe l’art. 1, comma 596, legge n. 205/2017 e il d.m. Salute n. 520/1998, recante il regolamento sulla figura e sul profilo professionale dell’educatore professionale. L’amministrazione resiste eccependo il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione attiva, chiedendo in subordine il rigetto nel merito. La causa giunge alla decisione della Sezione Quarta in esito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio formulata dalla resistente in ragione di un’istanza di accesso agli atti. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il differimento della trattazione è riservato a casi eccezionali, da riportarsi nel verbale di udienza; nella specie non ricorrono situazioni particolarissime idonee a incidere sul diritto di difesa.

Superata la questione, il Tribunale afferma la propria giurisdizione. L’avviso impugnato non è un semplice atto idoneativo, ma una vera selezione comparativa per titoli e colloquio, con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria di merito. Ricorre pertanto l’ipotesi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali. La riserva opera anche per le assunzioni a tempo determinato, come precisato da Cons. Stato, sez. V, n. 3717 del 2024.

Nel merito dell’eccezione di rito, il Collegio rileva che l’atto contiene una clausola inclusiva: essa amplia, e non restringe, la platea dei candidati. La ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione. In tema di pubblici concorsi, salvo le clausole escludenti, la legittimazione al ricorso spetta esclusivamente a chi abbia formulato la domanda, secondo il principio affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2018 e ribadito da Cons. Stato, sez. V, n. 6069 del 2023.

Quanto alla posizione dell’associazione, il Tribunale esclude che la riunione di soggetti per la tutela di un gruppo sociale conferisca una legittimazione straordinaria a ricorrere in luogo dei consociati, salvo che specifiche disposizioni le assegnino una posizione partecipativa nel procedimento. Riconoscere un simile potere integrerebbe una sostituzione processuale vietata dall’art. 81 c.p.c., non risultando alcuna norma attributiva del diritto azionato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Le spese sono compensate in ragione della definizione della lite in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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