Assegno di integrazione salariale e informativa sindacale preventiva (TAR Puglia n. 146 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alle RSA/RSU, prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 148/2015, costituisce presupposto indefettibile per la presentazione della domanda di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale presso l’INPS. La sua omissione, o il suo invio tardivo rispetto all’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa, determina l’inammissibilità dell’istanza. L’Istituto deve limitarsi a verificare che la fase procedurale precedente sia stata correttamente espletata, restando estranea alla sua competenza la procedura di esame congiunto. Il provvedimento di rigetto ha natura vincolata, con conseguente irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, ove il privato abbia comunque partecipato al procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della proiezione cinematografica e gestrice di una sala in Lecce, presenta all’INPS – Direzione Provinciale di Lecce istanza di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale per cinque dipendenti, con causale “crisi temporanea di mercato“, in relazione al periodo dal 18 luglio 2022 al 20 agosto 2022. L’Istituto respinge l’istanza rilevando che l’azienda non ha prodotto la comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alle RSA/RSU di cui all’art. 14 d.lgs. n. 148/2015.
La società impugna il diniego davanti al TAR Puglia, invocando la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, la vigenza dell’Accordo Quadro del 1° febbraio 2022 sottoscritto tra le parti datoriali e le organizzazioni sindacali di settore, nonché il dedotto difetto di istruttoria per non aver l’INPS attivato il supplemento istruttorio previsto dall’art. 11, comma 2, d.m. n. 95442/2016. Il Collegio dispone incombenti istruttori e, all’esito, respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta per primo il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Secondo la ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il Collegio esclude la censura: il provvedimento ha natura vincolata, essa è quindinon infirmata dall’omissione degli avvisi, e la società ha comunque interloquito con la Pubblica Amministrazione partecipando al procedimento prima dell’emanazione dell’atto finale.
Il percorso argomentativo si fonda sulla struttura della fattispecie. La comunicazione preventiva alle OO.SS. e alle RSA/RSU precede l’invio della domanda e resta esterna all’ambito di competenza dell’INPS, essendo finalizzata all’eventuale esame congiunto della situazione inerente alla tutela degli interessi dei lavoratori. L’Istituto che riceve l’istanza deve perciò esclusivamente verificare che la fase procedurale precedente sia stata correttamente espletata. Il Collegio richiama l’orientamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 3803 del 2013, secondo cui la comunicazione di avvio è superflua quando l’adozione dell’atto è doverosa e vincolata.
Nel merito, il secondo motivo è respinto perché la consultazione sindacale risulta inviata solo il 25 luglio 2022, dunque tardivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione. L’Accordo Quadro del 1° febbraio 2022 non vale a escludere l’obbligo, fondandosi sull’art. 7 d.l. n. 4/2022, che limita le misure al 31 marzo 2022; del resto l’accordo stesso, all’art. 6, ribadisce l’obbligo di informativa preventiva presso RSA, RSU e organizzazioni territoriali. Il Collegio richiama in tal senso TAR Lazio, Sez. V, n. 11233 del 2022 e TAR Lazio, Sez. V, n. 3855 del 2023.
Anche il terzo motivo è infondato. Non sussisteva alcun obbligo di supplemento istruttorio, essendo la fase sindacale estranea alla competenza dell’INPS; la motivazione del diniego, che richiama l’omessa comunicazione preventiva, è adeguata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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