Sanatoria edilizia e doppia conformità: lo stato del piano non basta (TAR Lazio n. 226 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione edilizia in sanatoria, il presupposto indefettibile del rilascio è la doppia conformità dell’opera agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della presentazione della domanda, come prescritto dall’art. 13 legge n. 47/1985 e oggi dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione può pertanto archiviare l’istanza, senza obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento, quando difetti ab origine tale requisito. Il parere favorevole della Commissione edilizia e il versamento degli oneri non integrano né sostituiscono la conformità urbanistica, né radicano un affidamento tutelabile al rilascio del titolo. Non si configura silenzio inadempimento quando la legge ricollega all’inerzia il rigetto della richiesta.
Il Fatto
I ricorrenti realizzavano, in parziale difformità dal titolo concessorio originario, un ampliamento di un fabbricato ad uso abitazione in zona rurale. Presentavano quindi istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’allora vigente art. 13 legge n. 47/1985, corredata di relazione tecnica ed elaborati grafici. La Commissione edilizia esprimeva parere favorevole e i ricorrenti versavano gli oneri concessori e la sanzione.
Il Comune non rilasciava il titolo. Con una prima nota rappresentava che la mancata pubblicazione della deliberazione regionale di approvazione della variante al P.R.G. impediva il rilascio; con una seconda nota, oggetto di impugnazione, comunicava che l’istanza era stata archiviata perché mancavano le condizioni essenziali del titolo e restituiva gli oneri versati. I ricorrenti agivano per l’annullamento di tali atti, per l’accertamento del silenzio e per il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del deposito documentale del Comune. Richiamando l’art. 73 c.p.a. e l’art. 52, comma 4, c.p.a., il Tribunale verifica che il termine “a ritroso” di trenta giorni liberi, caduto di domenica, era anticipato al sabato precedente; il deposito effettuato di venerdì risulta quindi tempestivo quanto alla memoria, ma i soli documenti non possono essere esaminati.
Nel merito, la questione centrale riguarda la qualificazione del comportamento comunale. I ricorrenti invocano il silenzio inadempimento. Il Tribunale lo esclude: sia l’art. 13 legge n. 47/1985 sia l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 prevedono che il sindaco si pronunci entro sessanta giorni e che, decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende respinta. Il dato normativo configura dunque un’ipotesi di silenzio rigetto, non di inerzia significativa.
Superate le eccezioni di inammissibilità, il Collegio esamina la legittimità dell’archiviazione. Il requisito decisivo è la doppia conformità: l’opera deve risultare conforme alla disciplina urbanistica vigente al tempo dell’abuso e a quella vigente al tempo della definizione dell’istanza. Dagli atti emerge che il Comune era dotato di P.R.G. approvato con delibera regionale e che la variante generale invocata dai ricorrenti non fu mai approvata, essendo stata respinta dalla Regione.
La Corte valorizza tre elementi. La relazione allegata all’istanza non contiene alcuna indicazione sulla compatibilità dell’edificato con la disciplina vigente all’attualità, limitandosi a riferirsi alla normativa del passato. La delibera di Giunta comunale conferma implicitamente l’incompatibilità, subordinando il rilascio all’approvazione della variante. La circostanza che la variante respinta fosse stata adottata in epoca successiva è irrilevante, perché ciò che conta è la conformità effettiva, non il riferimento temporale contenuto negli atti.
Il ragionamento del Tribunale è lineare: se le opere non erano conformi alla normativa vigente e nessuna variante le ha rese compatibili, la sanatoria è impossibile. Le note impugnate risultano quindi immuni da vizi e il ricorso è respinto. Le spese sono compensate per giusti motivi.
Nota della Redazione
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