Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata su istanza di parte (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 249 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del procuratore di parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa nel corso del giudizio, legittima il giudice amministrativo a pronunciare la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito del giudizio per tale causa, non implicando una valutazione nel merito delle domande proposte, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La controversia traeva origine da una domanda di risarcimento per mancata attuazione della previdenza complementare, proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Pubblica Amministrazione. Il ricorrente agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo il ristoro dei danni conseguenti all’omessa o tardiva attuazione del regime di previdenza complementare.

Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per contrastare la domanda. Nel corso del processo, con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, il difensore di parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, concludendo affinché il ricorso venisse dichiarato improcedibile e le spese di lite compensate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto che alla dichiarazione proveniente dal procuratore di parte ricorrente dovesse conseguire, senza necessità di ulteriori accertamenti, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha fondato la propria decisione sul disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse. La fattispecie è stata ricondotta all’ipotesi in cui sia la stessa parte ricorrente, tramite il proprio difensore, a rappresentare il venir meno dell’interesse alla decisione, essendo venuta meno la lesione attuale e concreta originariamente dedotta.

A sostegno di tale interpretazione il Tribunale ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422, che ha affermato il principio per cui la dichiarazione di carenza di interesse proveniente dalla parte costituisce titolo sufficiente per la pronuncia di improcedibilità, senza che residui alcun margine di valutazione nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la circostanza che la definizione del giudizio fosse avvenuta in rito, senza una pronuncia sull’an e sul quantum della pretesa risarcitoria. La definizione in rito, pur seguita alla dichiarazione di parte, non ha reso possibile un accertamento nel merito della fondatezza delle rispettive posizioni, rendendo equo non addossare gli oneri processuali a carico di alcuna delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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