Divieto di detenzione armi e revoca: irrilevanti le vicende penali favorevoli (TAR Abruzzo n. 285 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 ha natura cautelare e preventiva: rilevano fatti e comportamenti atipici nella loro oggettiva materialità, secondo la logica del più probabile che non. Il giudizio di inaffidabilità si risolve nella verifica del concreto pericolo di abuso e va riferito al momento dei fatti, non alle sopravvenienze. L’art. 39 TULPS non prevede un termine di efficacia, ma l’interpretazione costituzionalmente orientata impone all’Amministrazione di riscontrare l’istanza di revoca, purché trascorso un lasso di tempo ragionevole e allegate circostanze nuove e sopravvenute. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica alle istanze di riesame non sorrette da concrete sopravvenienze. Le vicende penali favorevoli non dimostrano la cessazione della conflittualità familiare, poiché il giudizio amministrativo differisce dall’accertamento della responsabilità penale.
Il Fatto
Il Prefetto di Teramo aveva adottato nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, a causa della forte conflittualità con la moglie in fase di separazione, segnata da denunce-querele per delitti contro l’assistenza familiare e la persona. Il provvedimento non è stato impugnato.
Successivamente il ricorrente ha chiesto la revoca, allegando l’archiviazione dei procedimenti penali, l’assoluzione con formula piena, l’imputazione coattiva della moglie per calunnia e la favorevole definizione della separazione giudiziale, con collocamento della figlia presso di lui. La Prefettura ha negato la revoca per assenza di sopravvenienze significative. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dei diritti partecipativi e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 39 TULPS e ne trae quattro corollari: la misura si applica in presenza di fatti atipici oggettivamente rilevanti; l’accertamento riguarda il concreto pericolo di abuso e non le qualità soggettive; il pericolo si valuta al momento dei fatti e non in relazione alle sopravvenienze; la motivazione richiede solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio la sicurezza della detenzione.
La norma non fissa un termine di efficacia, sicché la misura è tendenzialmente perpetua. Tuttavia, l’interpretazione costituzionalmente orientata obbliga l’Amministrazione a riscontrare l’istanza di revoca, a condizione che sia trascorso un lasso di tempo ragionevole e siano allegate circostanze nuove e sopravvenute idonee a superare il giudizio di inaffidabilità, come affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, n. 3970 del 2024 e n. 500 del 2021. Resta impregiudicata l’ampia discrezionalità amministrativa.
Il primo motivo è infondato. La Prefettura ha riesaminato la posizione tenendo conto del quinquennio trascorso, ma ha confermato l’attualità del giudizio prognostico. Quanto ai diritti partecipativi, una lettura non formalistica dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, volta a evitare l’effetto-sorpresa, esclude la sua applicazione alle istanze di riesame non sorrette da concrete sopravvenienze.
Anche il secondo motivo è infondato. Il giudizio di inaffidabilità, pur fondato su denunce di reati pericolosi per l’incolumità, differisce dall’accertamento della responsabilità penale, per la natura preventiva e non sanzionatoria del procedimento. Le vicende penali favorevoli non provano la cessazione della conflittualità familiare. Nelle crisi familiari l’ordinamento esige un elevato autocontrollo, poiché secondo regolarità causale la conflittualità può sfociare in episodi di violenza e non si ricompone in tempi brevi. La Questura ha espresso parere negativo, rilevando la persistenza di forte criticità tra gli ex coniugi.
Il ricorso è respinto. La mancanza di difese sostanziali dell’Amministrazione e la delicatezza degli interessi giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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