Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 416 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato del giudice ordinario e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Ove il titolo accerti il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR ordina la materiale messa a disposizione della carta e del relativo importo per gli anni scolastici indicati nel giudicato, oltre interessi e rivalutazione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e la liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 102/2024, l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 settembre 2024.

Notificata la sentenza al Ministero il 11 marzo 2024 e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero aveva corrisposto i soli compensi professionali. L’Amministrazione non si è costituita. All’udienza camerale del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’integrale esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. L’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle somme non sono stati seguiti dalla concreta attribuzione del beneficio, essendo stato corrisposto il solo importo delle spese.

Ricorrono pertanto i presupposti dell’ottemperanza al giudicato formatosi sul titolo del giudice ordinario. Il TAR ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione.

Il Collegio si sofferma sulla natura del rapporto, di carattere seriale: la controversia riproduce un contenzioso ampiamente diffuso, a fronte di numerosi e analoghi precedenti. L’osservazione non incide sul merito dell’accoglimento, ma orienta la liquidazione delle spese, calibrata sul non elevato livello di complessità.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ricorso è dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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